IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA
                  DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE
                      DI PERSONE E COSE A.P.C.3

  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art.  2  della  legge  23  ottobre  1992, n. 421, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
1994;
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 dell'8 aprile 1998;
  Vista  la legge n. 298 del 6 giugno 1974 e successive modificazioni
e  integrazioni,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31
luglio 1974;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 521 del 22 novembre 1999 recante
disposizioni  concernenti  i criteri di rilascio delle autorizzazioni
internazionali  al  trasporto  di  merci  su  strada pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  del  Ministero  dei trasporti del
7 aprile  2000,  recante  le disposizioni applicative per il rilascio
delle  autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2000;
  Visto  il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, per il riordino
della  disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore
di  cose in conto terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.83 del
9 aprile 1998;
  Visto  il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, per il riordino
della  disciplina  concernente  il  rilascio delle autorizzazioni per
l'esercizio  dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto terzi,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998;
  Viste  le  risoluzioni  C.E.M.T.  n. 91/2 del 21 novembre 1991 e di
Annecy  del  27  maggio  1994,  nonche'  le  disposizioni generali di
utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni C.E.M.T.
  Considerato  che  il  contingente C.E.M.T. assegnato all'Italia per
l'anno 2000 e' costituito da 229 autorizzazioni cosi' ripartite:
    a) -   64   autorizzazioni  annuali,  valide  anche  in  Austria,
utilizzabili solo con veicoli "euro due";
    b) -  13  autorizzazioni  di  tipo  "breve  durata"  pari  a  156
autorizzazioni  mensili non valide in Austria, utilizzabili anche con
veicoli tradizionali;
    e) -   152   autorizzazioni   annuali,  non  valide  in  Austria,
ulilizzabili solo con veicoli "euro due";
  Considerato  che  parte delle autorizzazioni sopracitate sono state
gia'  utilizzate,  per  il  rinnovo 2000 alle imprese titolari, nelle
seguenti misure:
    50 autorizzazioni di cui al punto a);
    9 autorizzazioni di cui al punto b);
    103 autorizzazioni di cui al punto c);
restano  pertanto  disponibili  da  assegnare, con la graduatoria per
l'anno 2000, i seguenti quantitativi:
    14 autorizzazioni di cui al punto a);
    4 autorizzazioni di cui al punto b);
    49  autorizzazioni  di  cui  al  punto  c);  per  un totale di 67
autorizzazioni.
  Tenuto  conto che, per il corrente anno, le autorizzazioni C.E.M.T.
disponibili debbono essere ripartite, a norma dell'art. 2 del decreto
dirigenziale  del  7  aprile  2000,  in  ragione  del  50% tra le due
graduatorie previste alle lettere a) e b);
  Tenuto  conto  che  in  caso  di  autorizzazioni  in numero dispari
l'arrotondamento, per eccesso, andra' a favore della graduatoria B);
  Tenuto  conto  che  il  10%  delle autorizzazioni da assegnare alla
graduatoria  B) (pari a tre autorizzazioni) e' riservato alle imprese
che hanno utilizzato, l'autorizzazione C.E.M.T. di cui erano titolari
nello  scorso  anno, facendo trasporti multilaterali nella misura del
90%  rispetto  al  totale  e  rilevato  che  tale condizione e' stata
raggiunta solo dall'impresa F.lli Canil S.p.a.;
  Tenuto  conto  che,  a norma delle disposizioni transitorie fissate
all'art.  11  del  decreto  dirigenziale  del  7 aprile  2000, per il
corrente   anno,   le  autorizzazioni  C.E.M.T.  disponibili  vengono
assegnate   solo  a  titolo  provvisorio  in  quanto  le  domande  di
partecipazione  sono  state  presentate  al 30 settembre 1999 e cioe'
prima  dell'entrata  in  vigore  della  nuova  normativa prevista dal
decreto ministeriale 521 del 22 novembre 1999;
  Esaminate le 194 domande presentate:
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono   assegnate   all'impresa   F.lli   Canil   S.p.a.,  a  titolo
provvisorio, soltanto per il corrente anno, tre autorizzazioni valide
anche  in  Austria  ai  sensi  del  comma  2  dell'art. 2 del decreto
direttoriale del 7 aprile 2000;