IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art. 4 comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;
  Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il  decreto-legge  8 aprile  1998,  n.  78,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, ed, in particolare,
l'art. 1, comma 1, lettera a);
  Visto  l'art. 45, comma 17, lettera e), della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto l'art. 62, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n.  488,  che  ha  disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2000, del
trattamento  di  mobilita' di cui all'art. 4 comma 21, terzo e quinto
periodo, della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni;
  Viste  le  note  dell'Istituto nazionale della previdenza sociale -
Direzione  centrale prestazioni temporanee del 5 e 11 aprile 2000 con
le  quali  e' stato precisato che i possibili destinatari della sopra
richiamata  proroga del trattamento di mobilita', di cui all'art. 45,
comma  17,  lettera e), legge n. 144/1999, risultano essere circa 800
lavoratori,  per una spesa complessiva ammontante a circa 17 miliardi
di lire;
  Ritenuta  la  necessita' di prorogare, fino al 31 dicembre 2000, il
trattamento  di  mobilita'  ai  sensi  del  citato  art. 62, comma 1,
lettera b) della legge n. 488/1999;
                              Decreta:
  Ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre
1999,  n. 488, sono prorogati fino al 31 dicembre 2000, i trattamenti
di mobilita' di cui all'art. 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella  legge  28 novembre  1996,  n. 608, e successive modificazioni,
gia'  prorogati  con  i provvedimenti n. 24734 del 23 giugno 1998, n.
24798 del 10 luglio 1998 e 27359 del 15 novembre 1999.
  La misura dei predetti trattamenti e' ridotta del 10%.
  L'Istituto   nazionale  per  la  previdenza  sociale  e'  tenuto  a
controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della
prestazione  di  cui  al  presente  decreto, ai fini del rispetto del
limite  dei  17  miliardi di lire stimati dallo stesso istituto nella
nota  citata  in  preambolo, per l'applicazione delle disposizioni di
cui trattasi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 aprile 2000
                                  Il Sottosegretario di Stato: Morese