IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di trattamento di integrazione salariale;
  Visto l'art. 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto  il decreto ministeriale 27051 del 21  settembre 1999, con il
quale   e'   stata   autorizzata   la   concessione  del  trattamento
straordinario  di integrazione salariale previsto dal citato art. 81,
comma 6, della legge n. 448/1998, in favore dei lavoratori dipendenti
dalla  societa' Fosfotec S.r.l, per il periodo dal 1o gennaio 1999 al
31 dicembre 1999;
  Visto l'art. 62, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999,
n.   488,   che   ha   stabilito,   in  attesa  della  riforma  degli
ammortizzatori  sociali  e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, la
proroga  del  trattamento  straordinario di integrazione salariale di
cui all'art. 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto  l'accordo  stipulato  in  data  30 dicembre  1999  presso il
Ministero   del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,  tra  le
organizzazioni  sindacali  e  la  societa'  Fosfotec S.r.l, nel quale
vengono  evidenziate  le possibilita' di rioccupazione dei lavoratori
dipendenti  dalla  predetta  societa',  nelle  iniziative industriali
previste dal programma di reindustrializzazione;
  Vista   l'istanza  della  societa'  Fosfotec  S.r.l.,  tendente  ad
ottenere  la  proroga  del  trattamento straordinario di integrazione
salariale,  ai  sensi  del citato art. 62, comma 1, lettera e), della
legge  23 dicembre 1999, n. 488, in favore di un numero massimo di 70
lavoratori   dipendenti,  per  il  periodo  dal  1o gennaio  2000  al
31 dicembre 2000;
  Ritenuto   di   poter  concedere  il  trattamento  di  integrazione
salariale;
                              Decreta:
  Ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre
1999,   n.   488,   e'  prorogato  il  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  in  favore  di  un  numero  massimo  di  70
dipendenti  dalla  societa': Fosfotec S.r.l. sede legale in S. Donato
Milanese  (Milano)  unita'  di Crotone, per il periodo dal 1o gennaio
2000, al 31 dicembre 2000;
  La misura al predetto trattamento e' ridotta del 10%.
  L'Istituto   nazionale  per  la  previdenza  sociale  e'  tenuto  a
controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della
prestazione  di  cui  al presente decreto, ai fini del rispetto della
disponibilita'  finanziaria  all'uopo  preordinata  dalla  norma, nel
limite di 11 miliardi;
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 aprile 2000
                                  Il Sottosegretario di Stato: Morese