IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Visto  il  decreto-legge  18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   14   gennaio  2000,  n.  5,  recante
"Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attivita'
radiotelevisiva  locale  e  di  termini  relativi  al  rilascio delle
concessioni  per  la  radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale";
  Vista   la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni   n.   177/00/CONS,   concernente   la   "Proposta   di
disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva   privata  su  frequenze  terrestri,  in  ambito  locale",
adottata  nella  riunione del 29 marzo 2000, e trasmessa al Ministero
delle comunicazioni con nota prot. n. 808/00/RM del 31 marzo 2000;
  Visto  il  proprio  provvedimento  adottato in data 19 aprile 2000,
recante  "Disciplinare  per  il  rilascio  delle  concessioni  per la
radiodiffusione  televisiva  privata  in  ambito  locale su frequenze
terrestri",  registrato  alla  Corte  dei  conti il 26 aprile 2000, e
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101
del 3 maggio 2000;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  citato decreto-legge n. 433, del
1999,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 5 del 2000, le
domande  di  concessione per la radiodiffusione televisiva privata su
frequenze  terrestri  in  ambito  locale  devono essere presentate al
Ministero delle comunicazioni entro il 30 giugno 2000;
  Rilevato  che  il  disciplinare  per  il rilascio delle concessioni
avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 marzo 2000;
  Considerato  che  per  effetto  del  ritardo  con il quale e' stato
adottato  il  predetto disciplinare, gli interessati dispongono di un
minor  tempo  per la predisposizione della documentazione da allegare
alla domanda di concessione;
  Ravvisata l'opportunita' di accordare ai soggetti che presentano la
domanda  di  concessione  entro  la data del 30 giugno 2000, prevista
dalla  citata  legge 14 gennaio 2000, n. 5, una congrua dilazione del
termine  per  la  produzione  della  documentazione  a  corredo della
domanda di concessione;
                            A d o t t  a
                       la seguente circolare:
  1.   Fermo   restando   che   le  domande  di  concessione  per  la
radiodiffusione  televisiva  privata  in  ambito locale devono essere
presentate  entro  il  termine  del  30  giugno  2000,  previsto  dal
decreto-legge   18   novembre   1999,   n.   433,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  14 gennaio 2000, n. 5, e dal decreto 19
aprile  2000, citato nelle premesse, la documentazione prevista negli
allegati  1  e 2, del predetto decreto 19 aprile 2000, consistente in
certificazioni  rilasciate  dagli  organi  competenti,  potra' essere
presentata entro il 3 agosto 2000.
  2.  I  soggetti  che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1,
devono indicare nella domanda di concessione le certificazioni che si
riservano di produrre entro il 3 agosto 2000 ed allegare alla domanda
stessa  copia  delle richieste di certificazione prodette agli organi
competenti.
  3. La documentazione di cui al punto 1, deve essere accompagnata da
un  foglio  riepilogativo  delle certificazioni che si trasmettono ed
inviata  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  ovvero
consegnata  a mano in busta recante all'esterno le stesse indicazioni
gia' utilizzate per la presentazione della domanda di concessione. Il
plico  va  indirizzato a: Ministero delle comunicazioni - Commissione
per la valutazione e la comparazione delle domande di concessione per
la  radiodiffusione  televisiva  su  frequenze  terrestri  in  ambito
nazionale  o  locale  -  presso  la  Direzione generale concessioni e
autorizzazioni - viale America, 201 - 00144 Roma.
  4. I soggetti che si avvalgano della facolta' di riepilogare i dati
contenuti   nella  domanda  di  concessione  e  nella  documentazione
allegata  su  supporto  magnetico,  secondo  gli  allegati  3 e 4 del
decreto  19  aprile  2000,  citato nelle premesse, devono esprimere i
dati   contabili   ivi   richiesti   in  Lit/Mil  anche  ove  non  e'
espressamente indicato.
  5.  La  presente  circolare  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 26 maggio 2000
                                               Il Ministro: Cardinale