IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Visto  il  decreto  in  data  7  marzo  2000 di proroga di quindici
giorni,  a  decorrere  dalla  data di pubblicazione del provvedimento
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica, dei termini di decadenza
per  il  compimento di atti presso il tribunale di Frosinone e presso
le  sedi  distaccate  di  Alatri  e  Anagni,  o  a mezzo di personale
addettovi,  scadenti nel periodo ricompreso tra il 1o marzo 2000 e il
30 aprile 2000 o nei cinque giorni successivi;
  Considerato   che   la   pubblicazione   di   tale  decreto  doveva
necessariamente  seguire  la  scadenza  dei  termini di cui era stata
stabilita la proroga;
  Rilevato  che la pubblicazione e' avvenuta nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2000
e  che  la stessa appare pertanto inidonea a produrre gli effetti per
il raggiungimento dei quali e' stata disposta;
  Ritenuto che occorre intervenire in conformita' al testo normativo;
  Visti  gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.
437;
                              Decreta:
  I  termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici
del tribunale di Frosinone, nonche' delle sedi distaccate di Alatri e
Anagni  del  medesimo  tribunale,  o  a mezzo di personale addettovi,
scadenti nel periodo dal 1o marzo 2000 al 30 aprile 2000 o nei cinque
giorni  successivi, sono prorogati di quindici giorni, con decorrenza
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
    Roma, 1o giugno 2000
                                             p. Il Ministro: Li Calzi