IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare, l'art 1,
lettera dd);
  Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito
dalla  legge  24  dicembre  1925, n. 226, concernente norme per l'uso
della bandiera nazionale;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25
ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e
l'Areonautica nonche' per i reparti a terra della Marina militare;
  Viste  le  disposizioni  sul  servizio  territoriale  e di presidio
(regio  decreto  18 febbraio 1932; regio decreto 11 maggio 1936; atto
di approvazione ministeriale 19 maggio 1973);
  Visto  il  regio decreto 12 maggio 1939, n. 708, e, in particolare,
l'art  2,  con  il  quale  viene  concesso,  tra l'altro, l'uso della
bandiera di guerra al Battaglione S. Marco;
  Visto  il  decreto  legislativo  28  novembre  1997,  n. 464, sulla
riforma  strutturale  delle  Forze armate, in attuazione del quale e'
stato  sciolto,  tra  l'altro,  il  citato Battaglione S. Marco ed e'
stata  costituita  la  Forza  da  sbarco  della  Marina  militare che
inquadra  il  Reggimento S. Marco, il Reggimento Carlotto e il Gruppo
mezzi da sbarco;
  Ravvisata  l'opportunita' di dotare i reparti di nuova costituzione
di una propria bandiera;
  Sulla proposta del Ministro della difesa;
                              Decreta:
  Ai seguenti reparti della Marina militare e' concessa la bandiera a
fianco di ciascuno indicata:
    Reggimento S. Marco: bandiera di guerra;
    Reggimento Carlotto: bandiera di guerra;
    Gruppo mezzi da sbarco: bandiera di combattimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Dato a Roma, addi' 6 maggio 2000
                               CIAMPI
                              Mattarella, Ministro della difesa