IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                                  e
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  10,  comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265, che
demanda  al  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze la
determinazione  delle somme spettanti ai comuni per la notifica degli
atti  delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  a  mezzo dei messi
comunali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto   legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
modificazioni,  possono  avvalersi,  per  le notificazioni dei propri
atti,  qualora  non  sia  possibile  eseguirle  utilmente mediante il
servizio  postale  o  le  altre forme previste dalla legge, dei messi
comunali.
  2.  Al  comune  che  vi  provvede  spetta,  per  ogni  singolo atto
notificato,   la  somma  di  lire  diecimila,  oltre  alle  spese  di
spedizione  a  mezzo  posta  raccomandata  con  avviso di ricevimento
secondo  le  tariffe vigenti nelle ipotesi previste dall'art. 140 del
codice  di procedura civile. La suddetta somma e' aggiornata ogni tre
anni in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per
le  famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, con decreto
del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze.
  3.  L'ente  locale  richiede,  con cadenza semestrale, alle singole
amministrazioni la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti
per   tutte  le  notificazioni  effettuate  per  conto  delle  stesse
amministrazioni,  allegando  la  documentazione  giustificativa. Alla
liquidazione  ed  al  pagamento  delle  somme  dovute  per  tutte  le
notificazioni effettuate per conto della stessa amministrazione dello
Stato,  provvede,  con  cadenza  semestrale,  il  dipendente  ufficio
periferico  avente  sede  nella  provincia  di appartenenza dell'ente
locale interessato.
  4.  Le  relative  spese sono poste a carico della pertinente unita'
previsionale    di    base    all'uopo    individuata   da   ciascuna
amministrazione.
    Roma, 14 marzo 2000
                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                                Amato
                      Il Ministro dell'interno
                               Bianco
                      Il Ministro delle finanze
                                Visco