IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese
  Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di
pubblico impiego;
  Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80;
  Visto l'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114,  che  prevede  la  concessione  di  un  indennizzo  a favore dei
soggetti titolari di esercizio di vicinato, che cessano l'attivita' e
restituiscono  il  titolo autorizzatorio, al fine di favorire la loro
ricollocazione  professionale  con  un primo stanziamento pari a lire
cento miliardi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale, del 23 giugno 1999, n. 252, recante norme per la
concessione   del  predetto  indennizzo,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 1999;
  Visto  in  particolare  il  comma  3 dell'art. 4 del citato decreto
interministeriale  che  prevede  che il Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  rende  nota  la  data dell'accertato
esaurimento dei fondi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del  30 marzo  2000 con il quale e' stato ripartito
per  l'anno 2000 il fondo per gli interventi agevolativi alle imprese
con  la  previsione  di  un  ulteriore  stanziamento  a  favore delle
finalita'  del  predetto  art.  25 del decreto legislativo n. 114 del
1998 pari a lire cento miliardi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato   del  12 aprile  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 99 del 29 aprile 2000 con il
quale,  fra  l'altro,  sono  stati  fissati  i  nuovi  termini per la
presentazione  delle domande di concessione del citato indennizzo con
decorrenza  5 giugno  2000, nei limiti delle risorse disponibili dopo
l'esame,  ai  fini della loro ammissione ai contributi, delle domande
presentate  entro  il 6 ottobre 1999 in relazione alla prima apertura
dei termini;
  Considerato  che  e'  stato accertato che le domande di concessione
dell'indennizzo   finora   pervenute   esauriscono   tutti   i  fondi
disponibili;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  data  del  5 giugno 2000 e' stato accertato che le domande di
concessione  dell'indennizzo  finora  pervenute  esauriscono  tutti i
fondi disponibili.