IL DIRIGENTE
      Capo della sezione amministrativa del comitato nazionale
        per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni
     di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini
                  e responsabile del procedimento.
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista  la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999
sulla   nuova  denominazione  del  Ministero  e  del  Ministro  delle
politiche agricole e forestali;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 27 dicembre
1990  con  il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini "Valpolicella";
  Vista  l'istanza  presentata dal Consorzio volontario per la tutela
dei vini D.O.C. "Valpolicella e Recioto della Valpolicella" intesa ad
ottenere  la  modifica  dell'art.  6,  comma  2  del  disciplinare di
produzione  ed  in particolare la sostituzione, del termine "amabile"
con  il termine "dolce" laddove viene riportatata, la caratteristica:
"sapore" del vino Recioto della Valpolicella;
  Visto,  il regolamento CEE n. 2392/89 che stabilisce norme generali
per  la  designazione la presentazione dei vini e dei mosti di uve ed
in particolare l'art. 26 lettera k;
  Visto   il   regolamento   CE   n.  3201/90  recante  modalita'  di
applicazione  per  la  designazione e la presentazione dei vini e dei
mosti di uve ed in particolare l'art. 14, lettera D;
  Visto  il  parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini nel corso della riunione
tenutasi in data 18-19 marzo 2000;
  Ritenuto,  pertanto, doversi procedere, ai sensi di quanto disposto
dai  sopra  citati  regolamenti,  alla  modifica  del disciplinare di
produzione del vino di che trattasi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  secondo  comma dell'art. 6 del disciplinare di produzione della
denominazione   di   origine   controllata   dei   vini  Valpolicella
riconosciuto  con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre
1990  -  Serie Generale n. 111 del 14 maggio 1991 - e' sostituito con
il testo annesso al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 maggio 2000
                                              Il dirigente: Anastasia

                               Annesso
                               Art. 6
                            Comma secondo
  Il  vino  Recioto  della  Valpolicella  all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: rosso granato piuttosto carico;
    odore: caratteristico, accentuato;
    sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;
    titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo  14%  vol. di cui
almeno 12% vol. svolti;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.