Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
                             Esaminata:
    La  domanda  presentata  dal  Consorzio  tutela  dei  vini D.O.C.
"Prosecco  di  Conegliano  Valdobbiadene"  con  sede in Solighetto di
Pieve  di  Soligo (Treviso) - legittimato ai sensi dell'art. 2, comma
1)  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994 - intesa
ad  ottenere  la  modifica della denominazione di origine controllata
dei  vini  "Prosecco  di  Conegliano Valdobbiadene" (riconosciuta con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 aprile 1969 e modificata
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  12 giugno  1985) in
"Conegliano Valdobbiadene";
                               Viste:
    Le  risultanze  della  pubblica  audizione  svoltasi a Treviso il
12 aprile 2000;
                            Ha espresso:
    Parere   favorevole  al  suo  accoglimento  proponendo,  ai  fini
dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di
produzione, modificato, secondo il testo di cui appresso.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica,  in  conformita'  con le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed
integrazioni,  dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali  - Comitato nazionale per la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini, via Sallustiana n. 10 -
00187  Roma,  entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente parere.
Proposta  di  disciplinare di produzione dei vini della denominazione
di origine controllata "Conegliano Valdobbiadene"
                               Art. 1.
                        Denominazioni e vini
    La denominazione d'origine controllata "Conegliano-Valdobbiadene"
o  piu' semplicemente "Conegliano" o "Valdobbiadene", e' riservata al
vino  che  risponde  alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
    La   denominazione  sopra  citata  puo'  essere  integrata  dalle
specificazioni frizzante e spumante.
    Ai  vini  suddetti,  nei  limiti  e alle condizioni stabiliti dal
presente  disciplinare,  e' altresi' riservata la seguente sottozona:
"Superiore di Cartizze".