IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  l'art.  44 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  504 il quale prevede, nella disciplina a regime dei trasferimenti
erariali,  che  gli  enti locali redigano apposita certificazione sui
principali dati del conto consuntivo;
  Visto  l'art.  44 comma 2 del suddetto decreto il quale prevede che
le  modalita'  della  certificazione  siano  stabilite tre mesi prima
della   scadenza   di  ogni  adempimento  con  decreto  del  Ministro
dell'interno;
  Rilevata la necessita' di emanare le modalita' della certificazione
relativa al conto di bilancio 1999 nonche' di individuare i termini e
le modalita' di presentazione;
  Visto  l'art.  19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342
modificativo  dell'articolo  45  del  decreto  legislativo n. 504 del
1992, il quale ai commi 1 e 4 prevede che:
    gli  enti  locali,  ai  fini  della  rilevazione delle condizioni
strutturalmente deficitarie, devono allegare al certificato del conto
consuntivo apposita tabella contenente parametri obiettivi;
    la  mancata  produzione  del certificato del conto consuntivo con
l'annessa  tabella  dei parametri e la mancata approvazione del conto
consuntivo   costituiscono  motivo  di  sottoposizione  dell'ente  ai
controlli centrali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6 maggio  1999,  n.  227 il quale
determina  le modalita' per la definizione dei parametri obiettivi ai
fini  dell'individuazione  degli  enti  in condizione strutturalmente
deficitari;
  Ritenuta la necessita' di predispone, come per gli anni precedenti,
un  sistema  automatizzato  di  certificazione  che tenga conto delle
modalita' di certificazione relativa al conto di bilancio 1999;
  Visto  l'art.  9  del  decreto  legislativo  2 gennaio  1997, n. 9,
secondo   il   quale   spetta  alla  regione  Friuli  Venezia  Giulia
disciplinare  la  finanza  locale  negli enti locali e finanziare gli
stessi  con  oneri  a  carico  del proprio bilancio, ad eccezione dei
servizi  indispensabili per le materie di competenza statale delegate
o  attribuite  a  comuni  e  province  per  i quali lo Stato provvede
separatamente   al  finanziamento,  nella  misura  determinata  dalla
normativa statale;
  Ritenuto di dover fissare i termini e le modalita' di presentazione
della certificazione del conto di bilancio;
  Sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani, l'Unione
delle  province  d'Italia  e  l'Unione nazionale comuni, comunita' ed
enti della montagna;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvati gli allegati modelli, che fanno parte integrante del
presente decreto, concernente la certificazione del conto di bilancio
dei comuni, delle province e delle comunita' montane per l'anno 1999.
Ai   suddetti   certificati   deve  essere  allegata  la  tabella  di
rilevazione  dei parametri di individuazione degli enti in condizioni
strutturalmente deficitarie per il triennio 1998-2000.
  I  comuni,  le  province  e  le  comunita'  montane  sono  tenuti a
presentare  il certificato del conto di bilancio 1999, in originale e
quattro  copie  autenticate,  non  oltre  il  30 settembre 2000, alle
prefetture  competenti  per territorio. Gli enti locali delle regioni
Valle  d'Aosta e Trentino Alto Adige sono tenute a presentare il solo
certificato del conto di bilancio 1999 con le modalita' e nel termine
predetti,  rispettivamente,  alla  presidenza  della giunta regionale
della  Valle  d'Aosta,  ed  ai  commissariati del Governo di Trento e
Bolzano competenti per territorio.
  Le  prefetture  devono  apporre sul frontespizio del certificato il
timbro indicante la data di arrivo del medesimo.
  Le  prefetture,  la  presidenza  della giunta regionale della Valle
d'Aosta  ed  i  commissariati  del Governo delle province di Trento e
Bolzano,   invieranno   l'originale   dei  certificati  al  Ministero
dell'interno  nonche'  una  copia alla Corte dei conti - Sezione enti
locali  -  una  all'I.S.T.A.T.  ed  una  all'A.N.C.I.,  all'U.P.I. ed
all'U.N.C.E.M. a seconda della tipologia di ente locale.
  L'ente  certificante, inoltre, trasmette copia del certificato alla
regione ed al Comitato regionale di controllo.