IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Visto  l'art.  9-quinquies,  ed  in  particolare  il  comma 15, del
decreto-legge  1o  ottobre  1996, n. 510 convertito con modificazioni
dalla legge 28 novembre 1996 n. 608;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 dicembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 1989, con il quale e' stata
approvata  la  deliberazione  del  16  maggio  1988 della commissione
provinciale  per  la  manodopera  agricola  di Bolzano, concernente i
valori  medi  di  impiego  di  manodopera  per  singola coltura e per
ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia;
  Visto il parere espresso in data 15 febbraio 2000 dalla commissione
centrale  di  cui  all'art.  9-sexies, comma 5, della citata legge n.
608/1996, su proposta della competente commissione provinciale;
                              Decreta:
  I  valori  medi  di impiego di manodopera per singola coltura e per
ciascun capo di bestiame per la provincia di Bolzano sono determinati
nelle misure indicate nell'allegata tabella.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 maggio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi