IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Visto  l'art.  9-quinquies,  ed  in  particolare  il  comma 15, del
decreto  legge  1o ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13 marzo  1972,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  94 del 10 aprile 1972, con il quale e' stata
approvata  la  deliberazione  del  24 novembre 1971 della Commissione
provinciale  per  la  manodopera  agricola di Cagliari, concernente i
valori  medi  di  impiego  di  manodopera  per  singola coltura e per
ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia;
  Vista   la   deliberazione   del   3 ottobre  1996  della  predetta
Commissione provinciale con la quale ha proceduto per la provincia di
Cagliari  alla revisione dei valori medi di impiego di manodopera per
singola  coltura e per ciascun capo di bestiame, come determinati dal
citato decreto ministeriale del 13 marzo 1972;
  Visto  il  parere  espresso in data 1o marzo 2000 dalla Commissione
centrale  di  cui  all'art.  9-sexies, comma 5, della citata legge n.
608/1996;
                              Decreta:
  I  valori  medi  di impiego di manodopera per singola coltura e per
ciascun   capo   di  bestiame  per  la  provincia  di  Cagliari  sono
determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 maggio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi