IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Visto  l'art.  9-quinquies,  ed  in  particolare  il  comma 15, del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 giugno  1971, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 171 dell'8 luglio 1971, con il quale sono state
approvate le deliberazioni del 30 ottobre 1970 e 11 marzo 1971, della
commissione   provinciale   per  la  manodopera  agricola  di  Udine,
concernente  i  valori  medi  di  impiego  di  manodopera per singola
coltura  e  per  ciascun  capo  di  bestiame valevoli per la predetta
provincia;
  Considerato   che   la  predetta  commissione  provinciale  non  ha
provveduto  per  la provincia di Udine alla revisione dei valori medi
di  impiego  di  manodopera per singola coltura e per ciascun capo di
bestiame,  come  determinati  dal  citato  decreto  ministeriale  del
12 giugno 1971;
  Visto   il  comma  17  del  citato  art.  9-quinquies  della  legge
28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  parere  espresso in data 1o marzo 2000 dalla commissione
centrale  di  cui  all'art.  9-sexies, comma 5, della citata legge n.
608/1996;
                              Decreta:
  I  valori  medi  di impiego di manodopera per singola coltura e per
ciascun  capo  di bestiame per la provincia di Udine sono determinati
nelle misure indicate nell'allegata tabella.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 maggio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi