IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Visto l'art. 9-quinquies, ed in particolare il comma 15, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 dell'8 luglio 1971, con il quale sono state approvate le deliberazioni del 30 ottobre 1970 e 11 marzo 1971, della commissione provinciale per la manodopera agricola di Udine, concernente i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia; Considerato che la predetta commissione provinciale non ha provveduto per la provincia di Udine alla revisione dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, come determinati dal citato decreto ministeriale del 12 giugno 1971; Visto il comma 17 del citato art. 9-quinquies della legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il parere espresso in data 1o marzo 2000 dalla commissione centrale di cui all'art. 9-sexies, comma 5, della citata legge n. 608/1996; Decreta: I valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Udine sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 2000 Il direttore generale: Daddi