IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad  effettuare  operazioni  di indebitamento nel limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di  competenza,  anche  attraverso  l'emissione  di  buoni del tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato  con  regio  decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
7 giugno  2000  ammonta,  al  netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia'  effettuati,  a lire 48.267 miliardi e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,  convertito, con
modificazioni,   nella   legge   28 maggio   1997,  n.  140,  ed,  in
particolare,  l'art.  3-bis,  con  il  quale il comma 181 dell'art. 1
della   legge   23 dicembre   1996,  n.  662,  e'  stato  sostituito,
disponendo, tra l'altro, che:
    per  il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995,
sui   trattamenti  pensionistici  erogati  dagli  enti  previdenziali
interessati,  in  conseguenza  dell'applicazione delle sentenze della
Corte  costituzionale  n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro
del  tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare,  con l'osservanza delle
disposizioni  di cui all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e
successive  modificazioni, emissioni di titoli di debito pubblico per
ciascuna delle annualita' comprese fra il 1996 ed il 2001;
    tali  emissioni  non  concorrono  al  raggiungimento  del  limite
dell'importo  massimo  di  emissione  di  titoli pubblici annualmente
stabilito dalla legge di approvazione del bilancio;
    il  ricavo  netto  delle  suddette  emissioni  sara'  versato  ai
competenti  enti  previdenziali,  che  provvederanno  direttamente  a
soddisfare  in  contanti, in sei annualita', gli aventi diritto nelle
forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici;
  Viste  le  lettere dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
in  data  15 maggio  2000  e  dell'Ente  nazionale di previdenza e di
assistenza  per  i  lavoratori  dello  spettacolo  -  ENPALS  in data
18 aprile   2000,   con  cui  gli  enti  predetti  hanno  chiesto  la
corresponsione  delle  somme relative alla quinta delle annualita' di
cui al citato decreto-legge n. 79 del 1997, per l'importo complessivo
di L. 1.205.200.000.000;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del tesoro
poliennali 5% con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 giugno 2003,
da destinare a sottoscrizioni in contanti, il cui netto ricavo dovra'
essere  destinato,  quanto  a L. 1.205.200.000.000, alle finalita' di
cui al citato decreto-legge n. 79 del 1997, e, per la rimanenza, alle
esigenze di bilancio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n.  526,  e  dell'art.  3-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito   nella   legge   28 maggio  1997,  n.  140,  e'  disposta
l'emissione  di  una  prima tranche di buoni del tesoro poliennali 5%
con   godimento  15 giugno  2000  e  scadenza  15 giugno  2003,  fino
all'importo  massimo  di  2.000  milioni  di  euro,  da  destinare  a
sottoscrizioni  in  contanti  al  prezzo di aggiudicazione risultante
dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.
  Al  termine  della  procedura  di  assegnazione  di cui ai predetti
articoli   e'  disposta  automaticamente  l'emissione  della  seconda
tranche   dei  buoni,  per  un  importo  massimo  del  25  per  cento
dell'ammontare  nominale  indicato  al  precedente  primo  comma,  da
assegnare  agli  operatori  "specialisti  in  titoli di Stato" con le
modalita' di cui ai successivi articoli 11 e 12.
  Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  I  nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5%, pagabile in
due semestralita' posticipate, il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni
anno di durata del prestito.