IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Visto  l'art.  9-quinquies,  ed  in  particolare  il  comma 15, del
decreto-legge  1o ottobre  1996, n. 510, convertito con modificazioni
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 marzo  1971,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  70  del  2 marzo 1971, con il quale e' stata
approvata  la  deliberazione  del 17 novembre 1970, della Commissione
provinciale  per  la  manodopera  agricola di Piacenza, concernente i
valori  medi  di  impiego  di  manodopera  per  singola coltura e per
ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia;
  Considerato   che   la  predetta  Commissione  provinciale  non  ha
provveduto  per  la  provincia  di Piacenza alla revisione dei valori
medi  di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo
di  bestiame,  come determinati dal citato decreto ministeriale del 2
marzo 1971;
  Visto   il  comma  17  del  citato  art.  9-quinquies  della  legge
28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  parere  espresso in data 1o marzo 2000 dalla Commissione
centrale  di  cui  all'art.  9-sexies, comma 5, della citata legge n.
608/1996;
                              Decreta:
  I  valori  medi  di impiego di manodopera per singola coltura e per
ciascun   capo   di  bestiame  per  la  provincia  di  Piacenza  sono
determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 maggio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi