IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista l'istanza della ditta S.p.a. Pierburg tendente ad ottenere la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati;
  Visto il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000 con il quale e'
stato  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale datato 15 maggio
2000,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Pierburg,  con  sede in Lanciano, unita' di Lanciano (Chieti)
(NID 0013CH0003)  per  un  massimo  di  49 unita'  lavorative  per il
periodo dal 1o gennaio 2000 al 30 giugno 2000.
  Istanza  aziendale presentata il 14 febbraio 2000 con decorrenza 1o
gennaio 2000.
  L'I.N.P.S.,  ad  eccezione  delle  esplicite concessioni in deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 maggio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi