IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente "Norme in materia
di  garanzia  del  salario e di disoccupazione speciale in favore dei
lavoratori dell'edilizia ed affini";
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11,
recante  "Norme  in materia di trattamento speciale di disoccupazione
per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini";
  Vista  la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e
le modalita' di attuazione del citato art. 11;
  Visto  l'art.  6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Vista  la  delibera  del  C.I.P.I.  del  19  ottobre  1993  che  ha
modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n.
236/1993, la precedente delibera;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  1-sexies,  del  decreto-legge  8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000 con il quale e'
stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente
al   previsto  completamento  di  impianti  industriali  o  di  opere
pubbliche  di grandi dimensioni nelle aree e nelle attivita' elencate
nel dispositivo;
  Ritenuto  di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale
di  disoccupazione  in  favore  dei  lavoratori edili che siano stati
impegnati in tali aree e nelle predette attivita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A   seguito   dell'accertamento   dello   stato   di   grave  crisi
dell'occupazione,  intervenuto  con  il  decreto  ministeriale del 15
maggio  2000,  con  decorrenza  8 novembre 1998 per diciotto mesi, e'
autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento   speciale   di
disoccupazione  nella  misura  prevista  dall'art. 7, legge 23 luglio
1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese
edili  ed  affini  impegnate  nell'area  e nelle attivita' di seguito
elencate:
    area  del  comune di Roma - imprese impegnate nella realizzazione
del  prolungamento  della  metropolitana  di  Roma,  linea "A" tratta
Ottaviano-Battistini, per il periodo dall'8 novembre 1998 al 7 maggio
1999.