IL RETTORE

  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed  in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto il decreto rettorale n. 746 del 31 ottobre 1994 di emanazione
dello  statuto  dell'Universita'  di  Siena pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1994 e successive modificazioni;
  Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed in particolare l'art. 1;
  Vista  la  nota  del  18 aprile 2000, prot. n. 672, con la quale il
M.U.R.S.T.  richiamava  l'attenzione  degli  atenei sugli adeguamenti
previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 370/1999;
  Vista  la proposta di modifica dell'art. 15 dello statuto approvata
dal senato accademico nella seduta del 13 dicembre 1999;
  Espletata  la  procedura  di  revisione prevista dall'art. 67 dello
statuto, conclusasi con la delibera del senato accademico del 6 marzo
2000;
  Vista  la  nota  rettorale del 15 marzo 2000, prot. n. 4932, con la
quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n.
168/1989,  si  trasmetteva  al  M.U.R.S.T.  la  suddetta  proposta di
notifica approvata dal senato accademico;
  Vista  la  nota  rettorale del 22 aprile 2000 prot. n. 7582, con la
quale  l'Universita'  degli studi di Siena comunicava al M.U.R.S.T. -
Dipartimento  per  gli  affari  economici  di avere provveduto a dare
applicazione a quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 370/1999;
  Vista la nota ministeriale del 12 maggio 2000, prot. n. 630, con la
quale  il M.U.R.S.T. - D.A.U.S., comunicava di non avere osservazioni
da  formulare  in merito alla proposta di modifica dell'art. 15 dello
statuto  dell'Universita'  di  Siena  trasmessa  con la suddetta nota
rettorale;
  Ritenuto  pertanto  di  procedere  alla  modifica  dello statuto di
ateneo sopracitata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  All'art. 15 dello statuto dell'Universita' degli studi di Siena
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo  il  comma  1,  sono  inseriti i commi 2 e 3 nel testo di
seguito riportato:
  "2. Per la valutazione interna della gestione amministrativa, delle
attivita'  didattiche  e  di ricerca, degli interventi di sostegno al
diritto  allo  studio,  e'  costituito  un  nucleo  di valutazione di
ateneo,  composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri
di  cui  almeno  due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della
valutazione anche in ambito non accademico".
  "3.  Le competenze del nucleo di valutazione relative alla verifica
del  corretto  utilizzo  delle risorse pubbliche, della produttivita'
della  ricerca  e  della  didattica, nonche' dell'imparzialita' e del
buon  andamento  dell'azione  amministrativa,  sono  disciplinate  da
apposito  regolamento, adottato ai sensi dell'art. 6, che ne fissa la
durata e le funzioni";
    b) il comma 2 dell'art. 15, diventa comma 4.