IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista   la   legge   22 dicembre   1957,   n.   1293,   concernente
l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto   l'articolo   11   della   legge  25 maggio  1989,  n.  190,
concernente,  tra  l'altro,  la  vigilanza ed il controllo in tema di
distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia
di finanza;
  Visto  il  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331, convertito dalla
legge    29 ottobre    1993,    n.   427,   concernente,tra   l'altro
l'armonizzazione   delle  disposizioni  in  materia  di  imposte  sui
tabacchi  lavorati con quelle recate da direttive C.E.E.,e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce
l'Ente   tabacchi   italiani   per  lo  svolgimento  delle  attivita'
produttive e commerciali gia' attribuite all'amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato,  con esclusione delle attivita' inerenti il
lotto  e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attivita'
di  interesse  generale  gia'  affidate  o  conferite  per effetto di
disposizioni di legge alla predetta amministrazione;
  Considerato  che le attivita' trasferite all'Ente tabacchi italiani
concernenti  la  produzione,  distribuzione  e  vendita  dei tabacchi
lavorati,  devono  essere  assoggettate alla vigilanza e al controllo
fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria;
  Considerato  che  alla medesima vigilanza e controllo devono essere
assoggettate  le  attivita'  di  distribuzione  e vendita di tabacchi
lavorati  che possono essere esercitate da altri soggetti privati nel
territorio della Repubblica italiana;
  Visto il decreto 22 febbraio 1999, n. 67, regolamento recante norme
sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali;
  Visto  il  decreto  lo giugno  1999,  n.  202  (regolamento recante
modificazione al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67);

                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  verifica  tecnica  dei  locali  del  deposito  fiscale,  di cui
all'art. 4, comma primo del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n.
67, dovra' essere effettuata dal funzionario preposto all'ispettorato
compartimentale   competente   per  territorio  che,  all'uopo,  puo'
incaricare altro funzionario dell'ispettorato.
  Per  motivate  esigenze  di  servizio  la  direzione  generale puo'
incaricare altro funzionario dell'amministrazione.