IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visto l'articolo 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente,tra l'altro l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive C.E.E.,e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attivita' produttive e commerciali gia' attribuite all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attivita' inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale gia' affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta amministrazione; Considerato che le attivita' trasferite all'Ente tabacchi italiani concernenti la produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza e al controllo fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria; Considerato che alla medesima vigilanza e controllo devono essere assoggettate le attivita' di distribuzione e vendita di tabacchi lavorati che possono essere esercitate da altri soggetti privati nel territorio della Repubblica italiana; Visto il decreto 22 febbraio 1999, n. 67, regolamento recante norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali; Visto il decreto lo giugno 1999, n. 202 (regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67); Decreta: Art. 1. La verifica tecnica dei locali del deposito fiscale, di cui all'art. 4, comma primo del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, dovra' essere effettuata dal funzionario preposto all'ispettorato compartimentale competente per territorio che, all'uopo, puo' incaricare altro funzionario dell'ispettorato. Per motivate esigenze di servizio la direzione generale puo' incaricare altro funzionario dell'amministrazione.