IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600, recante disposizioni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e  successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
    Visto  il  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e
successive  modificazioni,  concernente l'istituzione e la disciplina
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999,
n.   542,  recante  modificazioni  alle  disposizioni  relative  alla
presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;
    Visto   l'art.  1,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato
dal   predetto  decreto  n.  542  del  1999,  in  base  al  quale  le
dichiarazioni  devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati
conformi  ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare
nella  Gazzetta  Ufficiale  e  da utilizzare per le dichiarazioni dei
redditi  e  del  valore della produzione relative all'anno precedente
ovvero,  in  caso  di  periodo  d'imposta  non coincidente con l'anno
solare,  per  il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di approvazione;
    Visti  gli  articoli  3,  comma 2, e 16 del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  come  modificato dal decreto legislativo 31
marzo   1998,   n.  80,  concernenti  l'esercizio  dei  poteri  e  le
attribuzioni dei dirigenti generali;
    Visto  il  decreto  13  marzo  2000,  pubblicato  nel supplemento
ordinario  n. 53 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del
30  marzo  2000,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il modello di
dichiarazione Unico 2000 - Societa' di persone ed equiparate;
    Visto  l'art.  3, comma 1, del suddetto decreto, in base al quale
e'  previsto  che con successivo decreto sono approvate le specifiche
tecniche  per  la  trasmissione  in via telematica dei dati contenuti
nella dichiarazione da parte dei soggetti abilitati;
    Visto  il  decreto  13  marzo  2000,  pubblicato  nel supplemento
ordinario  n. 53 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del
30  marzo  2000,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il modello di
dichiarazione  Unico 2000 - Societa' di capitali, enti commerciali ed
equiparati;
    Visto  l'art.  3, comma 1, del suddetto decreto, in base al quale
e'  previsto  che con successivo decreto sono approvate le specifiche
tecniche  per  la  trasmissione  in via telematica dei dati contenuti
nella dichiarazione da parte dei soggetti abilitati;
    Visto  il  decreto  13  marzo  2000,  pubblicato  nel supplemento
ordinario  n. 53 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del
30  marzo  2000,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il modello di
dichiarazione Unico 2000 - Enti non commerciali ed equiparati;
    Visto  l'art.  3, comma 1, del suddetto decreto, in base al quale
e'  previsto  che con successivo decreto sono approvate le specifiche
tecniche  per  la  trasmissione  in via telematica dei dati contenuti
nella dichiarazione da parte dei soggetti abilitati;
    Visto  il  decreto  17  marzo  2000,  pubblicato  nel supplemento
ordinario  n.  57  alla  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 83
dell'8  aprile  2000,  con il quale sono stati approvati i modelli di
dichiarazione  Unico  2000 - Persone fisiche, quadro IQ; Unico 2000 -
Societa'  di  persone ed equiparate, quadro IQ; Unico 2000 - Societa'
di  capitali, enti commerciali ed equiparati, quadro IQ; Unico 2000 -
Enti   commerciali   ed   equiparati,   quadro   IQ;   Unico  2000  -
Amministrazioni  ed  enti  pubblici, quadro IQ; da presentare ai fini
dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno
1999;
    Visto  l'art.  3, comma 1, del suddetto decreto, in base al quale
e'  previsto  che con successivo decreto sono approvate le specifiche
tecniche  per  la  trasmissione  in via telematica dei dati contenuti
nella dichiarazione da parte dei soggetti abilitati;
    Visto  il  decreto  28  aprile  2000,  pubblicato nel supplemento
ordinario n. 77 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del
22  maggio  2000,  con  il  quale  e'  stato  approvato il modello di
dichiarazione Unico 2000 - NR Persone fisiche non residenti;
    Visto  l'art.  3, comma 1, del suddetto decreto, in base al quale
e'  previsto  che con successivo decreto sono approvate le specifiche
tecniche  per  la  trasmissione  in via telematica dei dati contenuti
nella dichiarazione da parte dei soggetti abilitati;
    Visto  il  decreto  30  dicembre 1999, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 7 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 5 dell'8
gennaio  2000,  di  approvazione  dei  modelli  di  dichiarazione IVA
concernenti l'anno 1999;
    Visto  il  decreto  24  febbraio 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario  n. 39 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 55 del
7  marzo 2000, di approvazione delle specifiche tecniche da osservare
per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni
IVA da parte dei soggetti abilitati;
    Visto  il  decreto  20  dicembre 1999, pubblicato nel supplemento
ordinario  n.  231  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305
del  30  dicembre  1999,  di approvazione della dichiarazione modello
770/2000;
    Visto  il  decreto  10  marzo  2000,  pubblicato  nel supplemento
ordinario  n. 46 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 65 del
18 marzo 2000, di approvazione delle specifiche tecniche da osservare
per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione
modello 770/2000;
    Considerato   che   occorre  dare  attuazione  alle  disposizioni
contenute  nell'art. 3, comma 1, dei citati decreti 13 marzo 2000, 17
marzo  2000  e  28  aprile  2000,  di  approvazione  dei  modelli  di
dichiarazione  Unico  2000 - Societa' di persone ed equiparate, Unico
2000  -  Societa'  di capitali, enti commerciali ed equiparati, Unico
2000  - Enti non commerciali ed equiparati, Unico 2000 - quadri IQ ai
fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive (IRAP) ed
Unico 2000 - NR Persone fisiche non residenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  I dati contenuti nel modello Unico 2000 - Societa' di persone
ed   equiparate   devono   essere   trasmessi   in   via   telematica
all'Amministrazione  finanziaria dai soggetti abilitati osservando le
specifiche tecniche previste nell'allegato A al presente decreto.
    2.  I  dati  contenuti  nel  modello  Unico  2000  -  Societa' di
capitali,  enti  commerciali ed equiparati devono essere trasmessi in
via telematica all'amministrazione finanziaria dai soggetti abilitati
osservando   le  specifiche  tecniche  previste  nell'allegato  B  al
presente decreto.
    3. I dati contenuti nel modello Unico 2000 - Enti non commerciali
ed   equiparati   devono   essere   trasmessi   in   via   telematica
all'Amministrazione  finanziaria dai soggetti abilitati osservando le
specifiche tecniche previste nell'allegato C al presente decreto.
    4.  I  dati contenuti nel modello Unico 2000 - NR Persone fisiche
non   residenti   devono   essere   trasmessi   in   via   telematica
all'Amministrazione  finanziaria dai soggetti abilitati osservando le
specifiche tecniche previste nell'allegato D al presente decreto.
    5. I dati contenuti nei quadri IQ dei modelli di dichiarazione di
cui  ai  commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono essere trasmessi
in   via  telematica  all'Amministrazione  finanziaria  dai  soggetti
abilitati  osservando  le  specifiche  tecniche previste nei relativi
allegati.