IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600, recante disposizioni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n.  322, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il
regolamento    recante   modalita'   per   la   presentazione   delle
dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999,
n.   542,  recante  modificazioni  alle  disposizioni  relative  alla
presentazione  delle  dichiarazioni  dei  redditi, dell'imposta sulle
attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;
    Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  comma 1, primo periodo, del
citato  decreto n. 322 del 1998, come modificato dal predetto decreto
n.  542  del  1999,  in  base al quale le dichiarazioni devono essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati  con  decreto  dirigenziale  da  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale  e  da  utilizzare  per  le dichiarazioni dei redditi e del
valore  della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso
di  periodo  d'imposta  non  coincidente  con  l'anno  solare, per il
periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  del  31 dicembre dell'anno
precedente a quello di approvazione;
    Visti  gli  articoli  3,  comma 2, e 16 del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  come  modificato dal decreto legislativo 31
marzo   1998,   n.  80,  concernenti  l'esercizio  dei  poteri  e  le
attribuzioni dei dirigenti generali;
    Visto  il  decreto  16  marzo  2000,  pubblicato  nel supplemento
ordinario  n.  57  alla  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 83
dell'8  aprile  2000,  con  il  quale  e'  stato approvato il modello
dichiarazione Unico 2000 - Persone fisiche;
    Visto  l'art. 3, comma 1, del citato decreto, in base al quale e'
previsto  che  con  successivo  decreto  sono approvate le specifiche
tecniche  per  la  trasmissione  in via telematica dei dati contenuti
nella dichiarazione da parte dei soggetti abilitati;
    Visto,  in particolare, il decreto 25 maggio 2000, pubblicato nel
supplemento  ordinario n. 88 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  130  del  6  giugno 2000, con il quale sono state approvate le
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti
nel  modello  di  dichiarazione  Unico  2000  - Persone fisiche e per
l'effettuazione del versamento telematico Internet;
    Considerato  che  occorre  modificare  il  testo delle specifiche
tecniche  contenute  negli allegati al predetto decreto del 25 maggio
2000,  peraltro  gia'  correttamente  disponibili  dal  2 giugno 2000
presso  il  sito  Internet  del  Ministero  delle finanze, al fine di
correggere  errori  materiali avvenuti nel trasferimento dei dati dal
supporto informatico al supporto cartaceo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Gli  allegati  A, B e C al decreto 25 maggio 2000, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  88  alla  Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  130  del  6  giugno  2000,  con  il quale sono state
approvate  le  specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei
dati  contenuti  nel  modello  di  dichiarazione Unico 2000 - Persone
fisiche  e  per  l'effettuazione  del versamento telematico Internet,
sono sostituiti dagli allegati A, B e C al presente decreto.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 21 giugno 2000
                                        Il direttore generale: Romano