IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista  la  legge  29  ottobre  1991,  n.  358, recante norme per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287,  recante  il  regolamento  degli  uffici  e  del  personale  del
Ministero delle finanze;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n.
700,  ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i
quali si e' proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e
delle  relative  circoscrizioni territoriali nonche' all'enucleazione
delle funzioni degli uffici stessi;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il
quale  sono stati determinati il numero, la dislocazione territoriale
e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;
  Visto  l'art.  16,  comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.
29,  del  1993,  cosi'  come  sostituito  dall'art.  11,  del decreto
legislativo  31 marzo  1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei
titolari  di  uffici  dirigenziali  generali anche l'adozione di atti
relativi  all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale;
  Visto il decreto direttoriale 29 luglio 1998, con il quale e' stata
rideterminata  la  competenza territoriale dell'ufficio delle entrate
di Aulla;
  Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999, con il quale, al fine
di  agevolare  lo  smaltimento  dell'arretrato  relativo al controllo
formale  delle  dichiarazioni  IVA  si e' stabilito di mantenere tale
attivita' presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una
volta  soppressi  i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle
entrate  dei  capoluoghi  provinciali,  consentendo  cosi' agli altri
uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione
dei controlli sostanziali;
  Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di
Crema, Riva del Garda, Aulla e Conegliano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nelle  regioni Lombardia, Toscana, Trentino-Alto Adige e Veneto
sono  attivati  gli  uffici  delle  entrate  e  la  sezione  staccata
specificati  nell'unita' tabella che costituisce parte integrante del
presente   decreto.   Contestualmente   all'attivazione  delle  nuove
strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.
  2.  A  decorrere  dalla data di avvio degli uffici delle entrate di
cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Trento
e  Massa  Carrara, nonche' le locali sezioni staccate delle direzioni
regionali   delle   entrate,   esercitano   la   propria   competenza
limitatamente    all'ambito   territoriale   non   ricompreso   nelle
circoscrizioni   degli  uffici  delle  entrate  attivati.  Alla  data
medesima,   i   predetti  uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
provvedono,  per  le  annualita'  fino  al 1996, al controllo formale
delle  dichiarazioni  IVA  e  ai  conseguenti adempimenti anche per i
contribuenti  domiciliati  nelle  circoscrizioni  facenti  capo  agli
uffici delle entrate di Riva del Garda e Aulla.
  3.  Alla  data di soppressione degli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto  di  Cremona e Treviso, i compiti gia' svolti da tali uffici
in  materia  di  controllo  formale  delle  dichiarazioni  IVA per le
annualita'  fino  al  1996,  nonche'  i conseguenti adempimenti, sono
attribuiti agli uffici delle entrate di Cremona e Treviso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 16 giugno 2000
                                        Il direttore generale: Romano