IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                e con
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Visto  l'art.  1,  commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992,  n.  545,  che,  nel  riordinare  gli  organi  di giurisdizione
tributaria  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica
26 ottobre  1972, n. 636, ha fissato nei capoluoghi di provincia e di
regione le rispettive sedi delle commissioni tributarie provinciali e
regionali e nelle citta' di Trento e Bolzano le rispettive sedi delle
commissioni tributarie di primo e di secondo grado;
  Visto, in particolare, il comma 1-bis del citato art. 1 del decreto
legislativo  n.  545  del  1992,  introdotto dall'art. 35 della legge
18 febbraio  1999,  n.  28,  che  prevede  l'istituzione  nei comuni,
rispettivamente  sedi  di  corte  di appello o di sezione staccata di
corte   di   appello   ovvero   di   sezione  staccata  di  tribunale
amministrativo  regionale,  nonche' capoluoghi di provincia con oltre
120.000  abitanti,  distanti  non  meno  di 100 chilometri dal comune
capoluogo   di   regione,   di  sezioni  staccate  delle  commissioni
tributarie regionali;
  Considerato   che   l'istituzione  delle  sezioni  staccate  dovra'
avvenire  nei  limiti  numerici  dei  contingenti  di  personale gia'
impiegato  negli  uffici  di segreteria delle commissioni tributarie,
senza incremento del numero complessivo dei componenti delle medesime
commissioni e con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni
esistenti e conseguente riduzione delle relative spese;
  Visto l'esito delle indagini ricognitive in ambito regionale svolte
al  fine suddetto dalla commissione paritetica tra il Ministero delle
finanze ed il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
  Vista  la  deliberazione adottata dal Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria, nella seduta del 9 novembre 1999;
  Ritenuto  che  per rendere operative nel piu' breve tempo possibile
le  suddette sezioni staccate, senza che cio' comporti maggiori oneri
a  carico  del  bilancio  dello Stato, si potra' provvedere alla loro
ubicazione  presso immobili che siano messi a disposizione dagli enti
locali  nonche'  presso  sedi  delle  attuali  commissioni tributarie
provinciali  o  presso  immobili  demaniali  ovvero  presso  immobili
condotti  in  locazione,  purche',  in  tal  caso,  si  verifichi una
corrispondente  riduzione  delle spese delle commissioni regionali in
misura  proporzionale  ai  maggiori oneri derivanti dalla istituzione
delle sezioni staccate;
  Ritenuto che e' necessario provvedere al riguardo onde garantire il
migliore  esercizio  del  diritto  di  difesa  davanti agli organi di
giustizia tributaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le commissioni tributarie regionali operano anche con sezioni da
ubicarsi  nei  comuni  rispettivamente  sedi di corte di appello o di
sezione  staccata  di  corte di appello ovvero di sezione staccata di
tribunale  amministrativo  regionale  nonche' capoluoghi di provincia
con  oltre  120.000 abitanti, distanti non meno di 100 chilometri dal
comune  capoluogo  di regione e negli ambiti territoriali a fianco di
ciascuna sezione indicati.