IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che, nel riordinare gli organi di giurisdizione tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, ha fissato nei capoluoghi di provincia e di regione le rispettive sedi delle commissioni tributarie provinciali e regionali e nelle citta' di Trento e Bolzano le rispettive sedi delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado; Visto, in particolare, il comma 1-bis del citato art. 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto dall'art. 35 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che prevede l'istituzione nei comuni, rispettivamente sedi di corte di appello o di sezione staccata di corte di appello ovvero di sezione staccata di tribunale amministrativo regionale, nonche' capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti, distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali; Considerato che l'istituzione delle sezioni staccate dovra' avvenire nei limiti numerici dei contingenti di personale gia' impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, senza incremento del numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni e con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese; Visto l'esito delle indagini ricognitive in ambito regionale svolte al fine suddetto dalla commissione paritetica tra il Ministero delle finanze ed il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nella seduta del 9 novembre 1999; Ritenuto che per rendere operative nel piu' breve tempo possibile le suddette sezioni staccate, senza che cio' comporti maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si potra' provvedere alla loro ubicazione presso immobili che siano messi a disposizione dagli enti locali nonche' presso sedi delle attuali commissioni tributarie provinciali o presso immobili demaniali ovvero presso immobili condotti in locazione, purche', in tal caso, si verifichi una corrispondente riduzione delle spese delle commissioni regionali in misura proporzionale ai maggiori oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni staccate; Ritenuto che e' necessario provvedere al riguardo onde garantire il migliore esercizio del diritto di difesa davanti agli organi di giustizia tributaria; Decreta: Art. 1. 1. Le commissioni tributarie regionali operano anche con sezioni da ubicarsi nei comuni rispettivamente sedi di corte di appello o di sezione staccata di corte di appello ovvero di sezione staccata di tribunale amministrativo regionale nonche' capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti, distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione e negli ambiti territoriali a fianco di ciascuna sezione indicati.