IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per stabilire le modalita', i termini e le procedure, per l'inoltro all'amministrazione finanziaria, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti pubblici che erogano redditi da pensione, dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali e' stato rilasciato il certificato di cui all'art. 2 della legge n. 119 del 1981 comprensivo dei dati necessari; Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale del 2 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999, con il quale e' stato approvato il mod. 770/1999 da presentare nel 1999 da parte dei sostituti d'imposta; Visto il decreto dirigenziale del 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1999, che stabilisce fra l'altro le modalita' e i termini per la presentazione su supporti magnetici della dichiarazione mod. 770/1999; Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Considerato che occorre stabilire, in armonia con le disposizioni di cui ai citati decreti dirigenziali del 2 marzo 1999 e del 19 aprile 1999, il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici che i suddetti enti devono inviare all'anagrafe tributaria concernenti le erogazioni di pensioni effettuate nell'anno d'imposta 1998; Considerata la necessita' che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, effettuati con le ritenute d'acconto applicate sulle retribuzioni corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale; Decreta: Art. 1. 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici che erogano pensioni sono tenuti, per l'anno d'imposta 1998, a fornire l'elenco nominativo dei soggetti nei cui confronti sono state erogate pensioni su supporto magnetico. 2. Per ciascuno dei predetti soggetti devono essere riportati i dati identificativi e contabili secondo le caratteristiche tecniche dei supporti di cui all'allegato A al decreto dirigenziale 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1999, con il quale sono state stabilite le modalita' e i termini per la presentazione della dichiarazione mod. 770/1999.