IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna,  con  la partecipazione del prof. Stefano
Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente,
del prof. Ugo de Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e
del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  con  la quale e' stato istituito il Garante per la
protezione dei dati personali;
  Visto  l'art.  33,  comma  1-bis, della suddetta legge n. 675/1996,
introdotto  dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio
1999,   n.   51,  il  quale  prevede  che  il  Garante,  con  proprio
regolamento,   definisca:   a)  l'ordinamento  delle  carriere  e  le
modalita'   di   reclutamento   del   personale;   b)   le  modalita'
dell'inquadramento  in  ruolo  del personale in servizio alla data di
entrata  in  vigore  del  regolamento; c) il trattamento giuridico ed
economico del personale;
  Visto, altresi', il comma 1-quater del medesimo art. 33, introdotto
dall'art.  2,  comma  1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
51,  il  quale  demanda ad un regolamento del Garante la ripartizione
dell'organico,  fissato  nel limite di cento unita', tra il personale
dei  diversi  livelli e quello delle qualifiche dirigenziali, nonche'
la  disciplina  dell'organizzazione e del funzionamento dell'ufficio,
della  riscossione  ed utilizzazione dei diritti di segreteria, anche
in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato;
  Considerato  che, in attuazione delle disposizioni sopra citate, la
definizione   delle   previsioni   regolamentari,   per   motivi   di
omogeneita',   chiarezza   e  completezza,  e'  stata  opportunamente
articolata    in    tre   regolamenti   attinenti,   rispettivamente,
all'organizzazione  e  al  funzionamento dell'ufficio del Garante, al
trattamento  giuridico  ed  economico  del personale, e alla gestione
amministrativa e contabilita';
  Visti  gli  atti d'ufficio propedeutici alla redazione dei predetti
schemi   di  regolamento  e  considerato  che  il  personale  addetto
all'ufficio ha potuto esprimere suggerimenti e proposte al riguardo;
  Ritenuto  di  procedere,  in  conformita'  all'art. 33 della citata
legge  n.  675/1996  ed  ai  criteri  sistematici  sopra  richiamati,
all'adozione di tre distinti regolamenti concernenti le materie prima
richiamate;
  Viste   le   osservazioni  dell'ufficio  formulate  dal  segretario
generale  ai  sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
  Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
                              Delibera:
  1. Sono  adottati  i  seguenti  regolamenti numeri 1/2000, 2/2000 e
3/2000, rispettivamente concernenti:
    a) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante;
    b) il trattamento giuridico ed economico del personale;
    c) la gestione amministrativa e la contabilita'.
  2. I  regolamenti  di  cui al punto 1 e le unite tabelle, di cui e'
richiesta   la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  ai  sensi
dell'art.  33,  comma  1-bis,  della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e
successive   modificazioni   ed  integrazioni,  sono  rispettivamente
riportati  negli  allegati  A,  B  e  C alla presente delibera di cui
costituiscono parte integrante.
    Roma, 28 giugno 2000
                           Il Presidente:
                               Rodota'

                            Il relatore:
                             Santaniello

                       Il segretario generale:
                             Buttarelli