IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo de Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stato istituito il Garante per la protezione dei dati personali; Visto l'art. 33, comma 1-bis, della suddetta legge n. 675/1996, introdotto dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51, il quale prevede che il Garante, con proprio regolamento, definisca: a) l'ordinamento delle carriere e le modalita' di reclutamento del personale; b) le modalita' dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento; c) il trattamento giuridico ed economico del personale; Visto, altresi', il comma 1-quater del medesimo art. 33, introdotto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51, il quale demanda ad un regolamento del Garante la ripartizione dell'organico, fissato nel limite di cento unita', tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali, nonche' la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'ufficio, della riscossione ed utilizzazione dei diritti di segreteria, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato; Considerato che, in attuazione delle disposizioni sopra citate, la definizione delle previsioni regolamentari, per motivi di omogeneita', chiarezza e completezza, e' stata opportunamente articolata in tre regolamenti attinenti, rispettivamente, all'organizzazione e al funzionamento dell'ufficio del Garante, al trattamento giuridico ed economico del personale, e alla gestione amministrativa e contabilita'; Visti gli atti d'ufficio propedeutici alla redazione dei predetti schemi di regolamento e considerato che il personale addetto all'ufficio ha potuto esprimere suggerimenti e proposte al riguardo; Ritenuto di procedere, in conformita' all'art. 33 della citata legge n. 675/1996 ed ai criteri sistematici sopra richiamati, all'adozione di tre distinti regolamenti concernenti le materie prima richiamate; Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; Delibera: 1. Sono adottati i seguenti regolamenti numeri 1/2000, 2/2000 e 3/2000, rispettivamente concernenti: a) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante; b) il trattamento giuridico ed economico del personale; c) la gestione amministrativa e la contabilita'. 2. I regolamenti di cui al punto 1 e le unite tabelle, di cui e' richiesta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, sono rispettivamente riportati negli allegati A, B e C alla presente delibera di cui costituiscono parte integrante. Roma, 28 giugno 2000 Il Presidente: Rodota' Il relatore: Santaniello Il segretario generale: Buttarelli