IL MINISTRO DELL'INTERNO
        delegato per il coordinamento della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto-legge  13 maggio  1999,  n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
16 giugno  2000  concernente  la  proroga dello stato di emergenza in
alcune zone del territorio nazionale;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
14 marzo  2000  concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale nel territorio di alcuni comuni della provincia di Roma;
  Viste  le  ordinanze  n.  2621 del 1o luglio 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 in data 10 luglio
1997,   n.  2741  del  30 gennaio  1998,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 in data 6 febbraio 1998, n.
2787  del  21 maggio  1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  120  in  data  26 maggio  1998, n. 2789 del
15 giugno  1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  141 in data 19 giugno 1998, n. 2794 del 27 giugno 1998,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155
in  data  6 luglio  1998,  n.  2847 del 17 settembre 1998, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 220 in data
21 settembre  1998,  n.  2863  dell'8 ottobre  1998, pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  italiana  n.  241  in  data
15 ottobre  1998,  n.  2887  del  30 novembre  1998, pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  italiana  n.  286  in  data
7 dicembre  1998,  n.  2914  del  12 gennaio  1999,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 in data 20 gennaio
1999, n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana n. 102 in data 4 maggio 1999, n. 2994 del
29 luglio  1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n. 181 in data 4 agosto 1999, n. 3028 del 18 dicembre 1999,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301
in  data  24 dicembre  1999, n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 300 in data
23 dicembre  1999,  n.  3036  del  9 febbraio  2000, pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  italiana  n.  37  in  data
15 febbraio  2000,  n.  3043  del  26 febbraio 2000, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 53 in data 4 marzo
2000,  n. 3047 del 31 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana n. 88 in data 14 aprile 2000, n. 3049 del
31 marzo  2000,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 88 in data 14 aprile 2000;
  Viste  le  note  delle  amministrazioni  interessate  che segnalano
l'esigenza di realizzare ulteriori interventi di emergenza al fine di
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
  Su  proposta  del direttore dell'agenzia di protezione civile prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.   Il   Presidente  della  regione  siciliana  continua  fino  al
31 dicembre  2000  nella  funzione  di  commissario  delegato  di cui
all'ordinanza   n.  3043  del  26 febbraio  2000,  e  in  tale  veste
predispone  e attiva tutti gli interventi necessari per assicurare il
rifornimento  idrico  di  cui all'ordinanza n. 2914/1999 e successive
modifiche ed integrazioni.
  2.  Per  l'espletamento  delle attivita' suddette il commissario si
avvale  delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2914/1999 e
di quelle di cui al successivo art. 2.
  3. Il commissario delegato provvede entro il 31 marzo 2001 al saldo
dei  pagamenti alle ditte aggiudicatarie del servizio di rifornimento
idrico   effettuato   fino  alla  data  del  31 dicembre  2000,  alla
rendicontazione  delle spese sostenute al netto dei rientri tariffari
a  carico  dei  comuni beneficiari del servizio, nonche' ad informare
mensilmente  il  Dipartimento  della protezione civile sull'attivita'
svolta.