IL DIRETTORE GENERALE
         dell'unita' di gestione trasporti ad impianti fissi
                            d'intesa con
                        IL DIRETTORE GENERALE
           delle aree urbane e dell'edilizia residenziale

  Vista  la  legge 26 febbraio 1992, n. 211, che ha stanziato risorse
per  la  realizzazione di interventi nel settore dei trasporti rapidi
di  massa  al  fine  di  migliorare  la  mobilita'  e  le  condizioni
ambientali nei centri urbani;
  Visto  il  decreto  del Ministro dei trasporti e del Ministro per i
problemi delle aree urbane del 22 dicembre 1993 con il quale e' stata
definita la documentazione da trasmettere ai fini della valutabilita'
delle   proposte   di  intervento  presentate  per  la  richiesta  di
finanziamento ex lege n. 211/1992;
  Vista  la  legge 7 dicembre 1999, n. 472, che all'art. 13, comma 8,
ha  previsto  la sostituzione delle parole "di massima" con la parola
"definitiva"  nell'art.  3,  comma  1),  lettera  a),  della legge n.
211/1992;
  Vista  la legge 23 dicembre 1999, n. 488, che all'art. 54, comma 1,
ha  autorizzato ulteriori limiti di impegno per la prosecuzione degli
interventi  di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992, come
riportato nella tabella 3, punti 6 e 7, allegata alla stessa legge;
  Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e
del  Ministro  dei lavori pubblici 16 giugno 2000, n. 770 (TIF5) 211t
con il quale sono state impartite direttive in merito all'allocazione
delle risorse di cui alla legge n. 488/1999;
  Visto  che  l'art. 2 del suddetto decreto dispone che l'istanza per
la  richiesta  di  finanziamento  dovra' essere corredata di apposita
documentazione indicata con provvedimento del Ministero dei trasporti
e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri;

                              Decreta:
                               Art. 1.
        Redazione e modalita' di presentazione delle istanze
  Le  istanze  per la richiesta di finanziamento ai sensi dell'art. 1
del  decreto  trasporti  -  LL.PP.  n.  770(TIF5)/211t  devono essere
corredate:
    a) delle  delibere  degli organi consiliari deputati ad esprimere
la volonta' dell'ente di appartenenza;
    b) del progetto definitivo ai sensi delle norme vigenti;
    c) di  eventuali  pareri,  concessioni,  autorizzazioni, licenze,
nulla osta e assensi da parte di altri soggetti interessati;
    d) di quant'altro previsto all'art. 3 della legge n. 211/1992;
    e)  di  quanto  previsto all'art. 2 del decreto interministeriale
22 dicembre  1993, compresa la scheda di sintesi dell'intervento come
modificata e riportata in allegato al presente decreto;
    f)  del  piano  urbano  del  traffico  (PUT),  completo  di piano
generale del traffico urbano (PGTU) coerente con la pianificazione di
area   vasta,   nel   quale   siano   indicati  obiettivi  strategici
quantificati in materia di:
      soddisfacimento fabbisogno di mobilita';
      riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2;
      riduzione dell'incidentalita';
      qualita'  ambientale,  compreso  il  rispetto  delle  norme  in
materia di inquinamento atmosferico e di rumore;
e sia esplicitato un quadro analitico di domanda-offerta di trasporto
e  un  sistema  di  indicatori per il monitoraggio del raggiungimento
degli obiettivi.
  Nel  caso di appalto-concorso, come previsto all'art. 2 del decreto
interministeriale  trasporti  - LL.PP. n. 770(TIF5)/211t, al punto a)
deve intendersi:
    progetto   definitivo   per   l'infrastruttura  e  per  le  parti
tecnologiche non innovative;
    progetto  preliminare  e  capitolato  prestazionale  per le parti
relative  a  tecnologie  innovative;  per  tali  parti la valutazione
economica deve essere elaborata, tra l'altro, sulla base dei costi di
analoghe realizzazioni o sulla base di indagini di mercato effettuate
presso ditte specializzate.