IL DIRETTORE GENERALE dell'unita' di gestione trasporti ad impianti fissi d'intesa con IL DIRETTORE GENERALE delle aree urbane e dell'edilizia residenziale Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, che ha stanziato risorse per la realizzazione di interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa al fine di migliorare la mobilita' e le condizioni ambientali nei centri urbani; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e del Ministro per i problemi delle aree urbane del 22 dicembre 1993 con il quale e' stata definita la documentazione da trasmettere ai fini della valutabilita' delle proposte di intervento presentate per la richiesta di finanziamento ex lege n. 211/1992; Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, che all'art. 13, comma 8, ha previsto la sostituzione delle parole "di massima" con la parola "definitiva" nell'art. 3, comma 1), lettera a), della legge n. 211/1992; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, che all'art. 54, comma 1, ha autorizzato ulteriori limiti di impegno per la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992, come riportato nella tabella 3, punti 6 e 7, allegata alla stessa legge; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 16 giugno 2000, n. 770 (TIF5) 211t con il quale sono state impartite direttive in merito all'allocazione delle risorse di cui alla legge n. 488/1999; Visto che l'art. 2 del suddetto decreto dispone che l'istanza per la richiesta di finanziamento dovra' essere corredata di apposita documentazione indicata con provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri; Decreta: Art. 1. Redazione e modalita' di presentazione delle istanze Le istanze per la richiesta di finanziamento ai sensi dell'art. 1 del decreto trasporti - LL.PP. n. 770(TIF5)/211t devono essere corredate: a) delle delibere degli organi consiliari deputati ad esprimere la volonta' dell'ente di appartenenza; b) del progetto definitivo ai sensi delle norme vigenti; c) di eventuali pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi da parte di altri soggetti interessati; d) di quant'altro previsto all'art. 3 della legge n. 211/1992; e) di quanto previsto all'art. 2 del decreto interministeriale 22 dicembre 1993, compresa la scheda di sintesi dell'intervento come modificata e riportata in allegato al presente decreto; f) del piano urbano del traffico (PUT), completo di piano generale del traffico urbano (PGTU) coerente con la pianificazione di area vasta, nel quale siano indicati obiettivi strategici quantificati in materia di: soddisfacimento fabbisogno di mobilita'; riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2; riduzione dell'incidentalita'; qualita' ambientale, compreso il rispetto delle norme in materia di inquinamento atmosferico e di rumore; e sia esplicitato un quadro analitico di domanda-offerta di trasporto e un sistema di indicatori per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi. Nel caso di appalto-concorso, come previsto all'art. 2 del decreto interministeriale trasporti - LL.PP. n. 770(TIF5)/211t, al punto a) deve intendersi: progetto definitivo per l'infrastruttura e per le parti tecnologiche non innovative; progetto preliminare e capitolato prestazionale per le parti relative a tecnologie innovative; per tali parti la valutazione economica deve essere elaborata, tra l'altro, sulla base dei costi di analoghe realizzazioni o sulla base di indagini di mercato effettuate presso ditte specializzate.