Avvertenza:
    Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
delle  finanze  -  Ufficio  del  coordinamento  legislativo, ai sensi
dell'art.  11,  comma  2,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10,  comma  3, del
medesimo  testo  unico,  al  solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998,
modificate  dalle nuove disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 542/1999 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 100/2000.
    Nel  testo  di  detto  decreto del Presidente della Repubblica n.
322/1998,  sono  state,  pertanto, inserite le modifiche (evidenziate
con  caratteri  corsivi) ad esso apportate dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 100/2000.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).
                               Art. 1.
          (( Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni
         in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P. ))
((    1.  Ai  fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle  attivita'  produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di
nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli  approvati con decreto
dirigenziale,   da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il
15 febbraio  e  da  utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del
valore  della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso
di  periodo  d'imposta  non  coincidente  con  l'anno  solare, per il
periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  del  31 dicembre dell'anno
precedente  a  quello di approvazione. Il decreto di approvazione dei
modelli di dichiarazione dei sostituti d'iniposta di cui all'articolo
4,  comma  1, e dei modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34,
comma  4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (a), e'
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro il 31 ottobre dell'anno
precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.
  2.  I  modelli  di  dichiarazione  sono resi disponibili in formato
elettronico  dall'amministrazione  finanziaria  in  via telematica. I
modelli  cartacei  necessari  per  la  redazione  delle dichiarazioni
presentate  dalle  persone  fisiche  non  obbligate alla tenuta delle
scritture  contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli
uffici  comunali.  Con  decreto dirigenziale possono essere stabilite
altre  modalita'  di  distribuzione  o  di  invio  al contribuente di
modelli di dichiarazione e di altri stampati. ))
  3.  La  dichiarazione  e'  sottoscritta,  a  pena  di nullita', dal
contribuente  o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La
nullita'  e'  sanata  se il contribuente provvede alla sottoscrizione
entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio
delle entrate territorialmente competente.
  4.  La  dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e'
sottoscritta,  a  pena  di  nullita', dal rappresentante legale, e in
mancanza  da  chi  ne  ha  l'amministrazione  anche di fatto, o da un
rappresentante negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto
a  sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal
ricevimento   dell'invito   da   parte   dell'ufficio  delle  entrate
territorialmente competente.
  5. La   dichiarazione   delle   societa'   e  degli  enti  soggetti
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche, presso i quali
esiste  un  organo  di controllo, e' sottoscritta anche dalle persone
fisiche  che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo
collegiale.  La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida,
salva  l'applicazione  della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5,
del  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  471,  e successive
modificazioni (b).
  6.  In  caso di presentazione della dichiarazione in via telematica
le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano
con  riferimento  alla  dichiarazione  che  gli  stessi soggetti sono
tenuti a conservare.
              (a) Si  riporta  il testo degli articoli 34, comma 4, e
          37  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione delle dichiarazioni):
              "4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi
          dei  titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
          indicati  agli  articoli  46 e 47, comma 1, lettere a), d),
          g),  con  esclusione  delle indennita' percepite dai membri
          del  Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte
          sui  redditi  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, nonche' dei redditi
          indicati  all'art.  49,  comma  2, lettera a), del medesimo
          testo  unico,  i centri costituiti dai soggetti di cui alle
          lettere  d),  e) e f) del comma 1 dell'art. 32, svolgono le
          attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3".
              "Art.  37  (Assistenza  fiscale  prestata dai sostituti
          d'imposta).  -  1.  I  sostituti  d'imposta  che  erogano i
          redditi  di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a),
          d),  g),  con  esclusione  delle  indennita'  percepite dai
          membri  del Parlamento europeo, e l), del testo unico delle
          imposte   sui   redditi,   approvato  con  il  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          possono  prestare  assistenza  fiscale  nei  confronti  dei
          propri sostituiti.
              2.   I  sostituti  di  cui  al  comma  1  che  prestano
          assistenza fiscale:
                a) ricevono  le  dichiarazioni  e  le  schede  per la
          scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
                b) elaborano le dichiarazioni;
                c) consegnano    al    contribuente    copia    della
          dichiarazione  elaborata  e  del  prospetto di liquidazione
          delle imposte;
                d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire
          con le modalita' di cui al comma 7;
                e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette
          scelte.
              3.  I  sostituti  che  non  prestano assistenza fiscale
          consentono  in  ogni caso ai centri l'attivita' di raccolta
          degli  atti  e  documenti  necessari per l'attivita' di cui
          alle lettere da c) a f) del comma 3 dell'art. 34.
              4.  I  sostituti  d'imposta tengono conto del risultato
          contabile  delle  dichiarazioni  dei  redditi elaborate dai
          centri.  Il  debito,  per  saldo  e  acconto,  o il credito
          risultante  dai  prospetti di liquidazione delle imposte e'
          rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute
          d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento
          della presentazione della dichiarazione".
              (b) Si  riporta  il  testo  dell'art.  9,  comma 5, del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette,  di  imposta  sul valore aggiunto e di riscossione
          dei  tributi,  a  norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
              "5.  I  componenti  degli  organi  di  controllo  delle
          societa'  e  degli  enti  soggetti  all'imposta sui redditi
          delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione
          dei redditi o la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  senza  denunciare  la mancanza delle
          scritture   contabili   sono   puniti   con   la   sanzione
          amministrativa   da  lire  quattro  milioni  a  lire  venti
          milioni.  Gli  stessi  soggetti,  se non sottoscrivono tali
          dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la
          sanzione  amministrativa  da  lire  cinquecentomila  a lire
          quattro milioni".