IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
                     del Ministero delle finanze
                           di concerto con
                        IL DIRETTORE GENERALE
                dei servizi generali e del personale
                   del Ministero" delle politiche
                        agricole e forestali

  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni,  concernente  la razionalizzazione dell'organizzazione
delle  amministrazioni  pubbliche  e la revisione della disciplina in
materia  di  pubblico impiego ed in particolare gli articoli 3, comma
1,    14    e    16   che   individuano   gli   atti   di   indirizzo
politico-amministrativo  riservati al Ministro e quelli gestionali di
competenza dei dirigenti generali;
  Visto  l'art.  13,  comma  1,  della legge 8 maggio 1998, n. 146, a
norma    del    quale   le   disposizioni   legislative   concernenti
l'amministrazione  finanziaria  successive  al  decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  vanno  intese  nel  senso che devono essere
adottati  dal  Ministro  delle finanze esclusivamente i provvedimenti
che  sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo
di  cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del citato decreto legislativo
n. 29 del 1993;
  Visto  l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
quale  prevede  che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
delle finanze e delle politiche agricole e forestali;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  8 aprile  1998,  n. 169, con il quale si e' provveduto al
riordino  della  materia  dei  giochi e delle scommesse relativi alle
corse  dei  cavalli,  per  quanto attiene agli aspetti organizzativi,
funzionali,  fiscali  e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi
proventi;
  Visto  l'art.  4,  comma  5,  del predetto decreto n. 169 del 1998,
secondo il quale, con decreto del Ministero delle finanze di concerto
con  il  Ministro  per  le  politiche  agricole, viene stabilita, tra
l'altro,  la  tipologia  delle  scommesse  sulle  corse  dei  cavalli
effettuabile anche a mezzo telefonico o telematico;
  Vista la nota n. 86712-20009/AF/Scomm. del 20 settembre 1999 con la
quale  l'UNIRE  Unione  nazionale incremento razze equine ha proposto
l'adozione di uno schema di regolamento per l'accettazione telefonica
delle scommesse ippiche;
  Considerato  che occorre dare attuazione alla predetta disposizione
normativa al fine di stabilire i criteri e le modalita' operative per
l'accettazione  telefonica  o  telematica delle scommesse sulle corse
dei cavalli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  Le  scommesse  sulle  corse  dei  cavalli a totalizzatore e a quota
fissa   possono   essere   accettate,   da  parte  dei  concessionari
autorizzati anche a mezzo telefonico o telematico, con le modalita' e
con l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente decreto.