IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze di concerto con IL DIRETTORE GENERALE dei servizi generali e del personale del Ministero" delle politiche agricole e forestali Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ed in particolare gli articoli 3, comma 1, 14 e 16 che individuano gli atti di indirizzo politico-amministrativo riservati al Ministro e quelli gestionali di competenza dei dirigenti generali; Visto l'art. 13, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, a norma del quale le disposizioni legislative concernenti l'amministrazione finanziaria successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vanno intese nel senso che devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993; Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle politiche agricole e forestali; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi; Visto l'art. 4, comma 5, del predetto decreto n. 169 del 1998, secondo il quale, con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, viene stabilita, tra l'altro, la tipologia delle scommesse sulle corse dei cavalli effettuabile anche a mezzo telefonico o telematico; Vista la nota n. 86712-20009/AF/Scomm. del 20 settembre 1999 con la quale l'UNIRE Unione nazionale incremento razze equine ha proposto l'adozione di uno schema di regolamento per l'accettazione telefonica delle scommesse ippiche; Considerato che occorre dare attuazione alla predetta disposizione normativa al fine di stabilire i criteri e le modalita' operative per l'accettazione telefonica o telematica delle scommesse sulle corse dei cavalli; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione Le scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore e a quota fissa possono essere accettate, da parte dei concessionari autorizzati anche a mezzo telefonico o telematico, con le modalita' e con l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente decreto.