IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Visti  gli  articoli 5  e  6  della  legge  13 maggio 1983, n. 198,
recante  l'adeguamento  alla  normativa  comunitaria della disciplina
concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e
successive modificazioni;
  Visto   l'art.   29  del  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,
convertito  nella  legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra
l'altro,  l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi
di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 80, recante, tra
l'altro,  nuove  disposizioni  in  materia  di  organizzazione  nelle
pubbliche amministrazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   43   del  20 febbraio  1959,  recante  le
caratteristiche   delle   marche   contrassegno   per  fiammiferi,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 maggio  1992, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di
vendita  al pubblico dei fiammiferi e' stato fissato nella misura del
10 per cento;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 luglio  1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  178  del  1 agosto  1998,  recante i criteri
generali  per  la determinazione della tariffa di vendita al pubblico
dei fiammiferi;
  Vista  la  richiesta  di  iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di
fiammifero,  effettuata  dalla  Societa'  CO.F.I.  S.r.l. - Compagnia
fiammiferi italiana, con sede in Roma, via Lisbona, 9;
  Riconosciuta  la  necessita' di procedere all'iscrizione in tariffa
del  nuovo  tipo  di  fiammifero  di provenienza comunitaria indicato
nella  domanda  prodotta  dalla  citata  societa'  CO.F.I.  S.r.l.  e
denominato "Cuoco 100";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  iscritto nella tariffa di vendita al pubblico, il nuovo tipo di
condizionamento   di  fiammifero,  denominato  "Cuoco  100",  le  cui
caratteristiche sono cosi' determinate:
    a) scatola  di  cartoncino  a  tiretto  passante,  contenente 100
fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata "Cuoco 100":
                   Caratteristiche dei fiammiferi:
  lunghezza senza capocchia: mm 48;
  lunghezza con capocchia: mm 48 + mm 0,73/1,36;
  diametro: mm 2,2 x 2,2;
  tolleranza massima misure: +/- 10%;
  diametro capocchia minima: mm 2,98;
  diametro capocchia massima: mm 3,27;
  capocchie  accendibili  solo  su  striscia  impregnata  di  fosforo
amorfo.
                   Caratteristiche della scatola:
  dimensioni esterne: mm 60 x 51 x 23;
  grammatura cartoncino: gr 325 al mq;
  ruvido: striscia ruvida su un lato di mm 18;
  contenuto: fiammiferi 100.
  Il  prezzo  di  vendita  al  pubblico per il suddetto nuovo tipo di
fiammifero  e  la  relativa  aliquota d'imposta di fabbricazione sono
stabilite nella misura indicata nell'art. 2 del presente decreto.
  Le   caratteristiche   comuni   delle  marche  contrassegno  per  i
fiammiferi  di  cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale
22 dicembre  1958,  citato nelle premesse, valgono anche per la marca
contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di "Cuoco 100".
  All'art.   1,  paragrafo  II,  dello  stesso  decreto  ministeriale
22 dicembre  1958 e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente
numero:
    80)  colore  "Rosso-pompeiano", con legenda "Cuoco 100" in basso,
per la scatola di cartoncino a tiretto passante con 100 fiammiferi di
legno paraffinati amorfi denominati "Cuoco 100".
  Fino  a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche
contrassegno  di  cui  al comma precedente, puo' essere applicata sul
nuovo tipo di fiammifero "Cuoco 100" la marca indicata all'art. 1 del
ripetuto  decreto  ministeriale  22 dicembre 1958, al n. 33 di colore
"Rosso-pompeiano".