LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA

  Vista   la   legge   7 giugno   1974,   n.  216,  e  le  successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto  il  regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1
luglio  1998  e  successivamente modificato con delibere n. 11745 del
9 dicembre  1998,  n. 12409 del 1 marzo 2000 e n. 12498 del 20 aprile
2000;
  Visto l'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, secondo cui, per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari,
la  Consob  puo'  avvalersi  della  collaborazione  di  un  organismo
individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari
e   dei  soggetti  abilitati,  stabilendone,  in  virtu'  del  potere
regolamentare  attribuitole  dall'art.  31,  comma 6, lettera c), del
predetto decreto, tanto i compiti quanto gli obblighi;
  Visto  l'art.  86 del regolamento adottato con propria delibera del
1 luglio 1998, casi come successivamente modificato, che stabilisce i
compiti e gli obblighi dell'organismo;
  Considerato  che  il  dettato  dell'art. 31, comma 4, favorisce una
gestione  attiva  dell'alba  dei  promotori finanziari da parte delle
associazioni  di  categoria  dei  promotori finanziari e dei soggetti
abilitati;
  Considerato  che la disposizione teste' menzionata non stabilisce i
criteri  in  base  ai  quali  deve  essere  individuato  il  predetto
organismo;
  Ritenuto  che  a  tal  fine  occorre  procedere  a  determinare  la
rappresentativita'  delle associazioni dei promotori finanziari e dei
soggetti  abilitati di cui all'art. 31, comma 4, del predetto decreto
n. 58/1998;
  Ritenuto  che  il  principio  di  rappresentativita'  -  pur se non
menzionato  esplicitamente  nel citato art. 31, comma 4 - costituisce
utile  riferimento per selezionare le associazioni che individueranno
l'organismo,  al  fine  di  garantire che le delicate funzioni che lo
stesso  dovra'  svolgere  ai  sensi  dell'art.  86 del regolamento n.
11522/1998 non siano svolte da soggetti scarsamente rappresentativi o
del tutto estranei al sistema dei promotori finanziari;
                              Delibera:
  La  Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la borsa, ai fini
dell'applicazione  dell'art.  31,  comma  4,  del decreto legislativo
24 febbraio  1998,  n.  58,  individua  la  rappresentativita'  delle
associazioni  professionali  dei  promotori finanziari e dei soggetti
abilitati secondo i seguenti requisiti:
    1) le associazioni dei promotori finanziari:
      a) devono  essere  costituite  per  atto  pubblico  o scrittura
privata  autenticata,  essere  operanti  da  almeno tre anni ed avere
quale  scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli
associati;
      b) devono avere tra i propri associati esclusivamente promotori
finanziari   regolarmente   iscritti  all'Albo  unico  nazionale  dei
promotori finanziari;
      c) devono  avere  un numero di associati non inferiore al dieci
per  cento del numero dei promotori iscritti all'Albo unico nazionale
dei  promotori  finanziari al 31 dicembre dell'anno di riferimento ed
una  articolazione  sul  territorio nazionale in almeno dieci regioni
(alle regioni sono assimilabili le province autonome);
    2) le associazioni dei soggetti abilitati:
      a) devono  essere  costituite  per  atto  pubblico  o scrittura
privata  autenticata,  essere  operanti  da  almeno tre anni ed avere
quale  scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli
associati;
      b) devono  avere  tra i propri associati soggetti abilitati che
complessivamente  si avvalgono di promotori finanziari in percentuale
non  inferiore  al  dieci per cento del numero dei promotori iscritti
all'Albo  unico  nazionale  dei  promotori  finanziari al 31 dicembre
dell'anno di riferimento.
  La  presente  delibera  verra'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel bollettino Consob.
    Roma, 28 giugno 2000
                                              Il presidente: Spaventa