IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad  effettuare  operazioni  di indebitamento nel limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di  competenza,  anche  attraverso  l'emissione  di  buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in
particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle emissioni disposte a tutto il 19
giugno  2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a lire 55.564 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora
da effettuare;
  Visti i propri decreti in data 29 marzo, 21 aprile, 24 maggio 2000,
con  i  quali  e' stata disposta l'emissione delle prime sei tranches
dei  buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1 novembre 1999
e scadenza 1 novembre 2010;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una settima tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n.  526, e' disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del
Tesoro  poliennali  5,50%, con godimento 1 novembre 1999 e scadenza 1
novembre  2010, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di
euro,  di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 2000, citato nelle
premesse,  recante  l'emissione  delle  prime  due tranches dei buoni
stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 marzo 2000.
  I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi   tra   i  titoli  sui  quali  l'istituto  di  emissione  e'
autorizzato  a  fare  anticipazioni  e  su  di  essi,  come  previsto
dall'art.  1,  terzo  comma, del decreto ministeriale 21 aprile 2000,
citato  nelle  premesse,  possono  essere  effettuate  operazioni  di
"coupon stripping".
  La  prima  cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo
pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.