IL DIRETTORE
           della direzione provinciale del lavoro di Como

  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto  il  decreto  del direttore generale della cooperazione del 6
marzo  1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli
scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il  decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che
dispone  l'attribuzione  alle  direzioni provinciali del lavoro delle
funzioni  gia'  attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione;
  Visto  il  verbale in data 25 febbraio 2000, di ispezione ordinaria
eseguita sull'attivita' della societa' cooperativa appresso indicata,
da  cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai
precitati  articoli  2544  del codice civile e art. 18 della legge n.
59/1992, in quanto non ha depositato nei termini prescritti i bilanci
relativi a due esercizi e non ha patrimonio da liquidare;
                              Decreta:
  La societa' cooperativa sottoelencata e' sciolta, senza dar luogo a
nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice
civile, primo comma parte seconda, come modificato dall'art. 18 della
legge  31 gennaio  1992  e  dall'art.  2,  primo  comma,  della legge
17 luglio  1975,  n. 400; societa' cooperativa edilizia "Edilfamiglia
fra capi di famiglie numerose a r.l.", con sede in Cantu', costituita
per  rogito  del  notaio  dott.  Colnaghi Pierluigi in data 14 aprile
1967,  repertorio  n.  4553,  registro societa' n. 6590, tribunale di
Como, B.U.S.C. n. 793/99207.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Como, 21 giugno 2000
                                         Il direttore reggente: Campi