IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
              E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare, l'art. 6;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visti  i  decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre
1993,  n.  517,  concernenti il "Riordino della disciplina in materia
sanitaria  a  norma  dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
ed, in particolare l'art. 6, comma 3;
  Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
  Vista  la  legge  2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di
accessi  ai  corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1,
lettere a) e b);
  Visto  il  decreto  ministeriale  25 maggio  2000 con il quale sono
stati  determinati  le  modalita'  ed  i  contenuti  delle  prove  di
ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della
citata legge n. 264;
  Visto   il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  e,  in
particolare l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e, in particolare l'art. 46;
  Preso  atto  dell'offerta  formativa  potenziale  deliberata  dalle
singole  universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati
dall'art.  3,  comma 2, lettere a), b) e c) della richiamata legge n.
264;
  Visto  il parere espresso dal comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario, reso nella seduta del 15 giugno 2000;
  Vista  la  nota  MURST  del  21 giugno 2000 prot. 2758 con la quale
viene  richiesto  al  Ministero  della sanita', ai sensi dell'art. 3,
della predetta legge n. 264/1999, il prescritto parere in ordine alla
determinazione  dei  posti  per gli accessi ai corsi di studio di cui
all'art. 1 della medesima legge;
  Vista la nota del Ministero della sanita' in data 28 giugno 2000;
  Preso  atto  che lo stesso dicastero della sanita' nella suindicata
nota  esprime  in particolare l'esigenza che venga ampliata l'offerta
formativa  delle  universita'  con  riferimento  ai  corsi di diploma
universitario per infermieri;
  Tenuto  conto  delle  risultanze  dell'incontro  tenutosi  in  data
4 luglio  2000  con  i rappresentanti del Ministero della sanita' e i
presidenti  della conferenza permanente dei presidi delle facolta' di
medicina  e  chirurgia  e  della  conferenza  permanente  dei diplomi
universitari  dell'area  sanitaria  circa la situazione straordinaria
del  fabbisogno sanitario di infermieri da rendere compatibile con il
potenziale formativo dichiarato dalle singole sedi universitarie;
  Visto  il documento reso in data 4 luglio 2000 dal presidente della
conferenza  permanente  dei  presidi  delle  facolta'  di  medicina e
chirurgia  e  dal  presidente della conferenza permanente dei diplomi
universitari  dell'area  sanitaria  con il quale viene prospettato di
elevare  l'offerta formativa degli atenei con particolare riferimento
alla formazione degli infermieri;
  Valutati  i  fabbisogni formativi del personale sanitario trasmessi
dal Ministero della sanita' con nota n. 2525 del 5 luglio 2000;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di  determinare  per l'anno
accademico  2000/2001  il  numero  dei  posti  disponibili  a livello
nazionale  per  l'ammissione ai corsi di diploma universitario di cui
all'art.   6,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  502/1992,  e
successive  modificazioni richiamato dall'art. 1, comma 1, lettera a)
della richiamata legge n. 264 e di dover provvedere alla ripartizione
degli stessi fra le universita';
  Considerato   che   il   comitato   di   valutazione   del  sistema
universitario  nel  citato parere del 15 giugno 2000 ha avuto modo di
segnalare  che  l'offerta potenziale su base regionale evidenzia, con
riferimento  ai  corsi  di diploma di area sanitaria, il permanere di
carenze  di specializzazioni in alcune aree del territorio alle quali
occorrerebbe   dare  risposte  concrete  in  termini  di  adeguamento
dell'offerta formativa;
  Visto  in  particolare  l'art. 3 del precitato decreto ministeriale
25 maggio  2000  con il quale le prove di accesso ai corsi di diploma
universitario  dell'area  sanitaria  sono  state fissate per tutte le
sedi universitarie per il 12 settembre 2000;
  Visto,  altresi',  l'art.  4  della  predetta legge n. 264/1999, il
quale  prescrive  che  i bandi per l'ammissione ai corsi di studio ad
accesso  programmato  a  livello  nazionale debbano essere pubblicati
almeno sessanta giorni prima della relativa prova di ammissione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Limitatamente all'anno accademico 2000/2001, il numero dei posti
disponibili  a  livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di
diploma  universitario  di  cui  all'art.  6,  comma  3,  del decreto
legislativo  n.  502/1992,  e  successive  modificazioni,  richiamato
dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 264, e' determinato,
sulla  base  del contingente fissato dalle singole sedi universitarie
per ciascuna tipologia di corso, come di seguito indicato:
    dietista n. 326;
    fisioterapista n. 1514;
    igienista dentale n. 268;
    infermiere n. 9936;
    logopedista n. 279;
    ortottista assistente in oftalmologia n. 184;
    ostetrico/a n. 703;
    podologo n. 115;
    tecnico audiometrista n. 163;
    tecnico audioprotesista n. 211;
    tecnico di laboratorio biomedico n. 869;
    tecnico di neurofisiopatologia n. 192;
    tecnico ortopedico n. 87;
    tecnico sanitario di radiologia medica n. 595;
    tecnico  educativo  riabilitazione psichiatrica e psicosociale n.
195;
    tempista neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva n. 169;
    informatore medico scientifico n. 50;
    biotecnologie n. 18.
  2. La  ripartizione  dei  posti  fra  le universita' e' determinata
secondo  le  tabelle  che costituiscono parte integrante del presente
decreto.