IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista  la  sentenza  n.  2263  del  4 febbraio 2000 pronunciata dal
tribunale  di  Cuneo  che  ha  dichiarato  il fallimento della S.p.a.
Industrie Fontauto;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  223/1991,  in  favore  dei  lavoratori  sospesi  dal  lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 4 febbraio 2000;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In   favore   dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Industrie
Fontauto,  sede  in  Boves, unita' in Boves (Cuneo) (NID 9901CN0009),
per un massimo di centodiciannove unita' lavorative e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 4 febbraio 2000 all'8 agosto 2000.
  L'  I.N.P.S.  e'  autorizzato a provvedere al pagamento diretto del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale ai lavoratori
interessati,  nonche'  all'esonero  dal contributo addizionale di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'I.N.P.S.  verifica  il  rispetto  del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco  del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in
ordine   ai   periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni temporanee di
mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 maggio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi