IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies,  del  decreto-legge  8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista l'istanza della ditta S.p.a. Montefibre, tendente ad ottenere
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati;
  Visto il decreto ministeriale datato 22 maggio 2000 con il quale e'
stato  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Acquisite  le  risultanze  istruttorie del comitato tecnico, di cui
all'art.  19,  della  legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella
seduta del 4 maggio 2000;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale datato 22 maggio
2000,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Montefibre con sede in Milano, unita' di:
    Acerra  (Napoli)  - (NID 9915NA0037) per un massimo di 297 unita'
lavorative;
    Milano (NID 9903MI0070) per un massimo di 10 unita' lavorative;
    Ottana  (Nuoro)  -  (NID  9920NU0011) per un massimo di 10 unita'
lavorative;
    Porto  Marghera (Venezia) - (NID 9906VE0010) per un massimo di 15
unita' lavorative,
per il periodo dal 24 aprile 1999 al 23 ottobre 1999.
  Istanza  aziendale  presentata  il  25 maggio  1999  con decorrenza
24 aprile 1999.
  L'I.N.P.S.,  ad  eccezione  della  esplicite concessioni in deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare  rifermento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 maggio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi