IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Vista  la  legge  25 gennaio 1994, n. 82, recante "Disciplina delle
attivita'   di  pulizia,  di  disinfezione,  di  disinfestazione,  di
derattizzazione e di sanificazione", ed in particolare l'art. 1 della
stessa,  il  quale  riserva  l'esercizio  di tali attivita' alle sole
imprese  regolarmente  iscritte  nel  registro  ditte di cui al testo
unico  approvato  con  regio  decreto  20 settembre 1934, n. 2011 (da
intendersi  oggi,  a  seguito dell'emanazione della legge 29 dicembre
1993, n. 580, "registro delle imprese") previa verifica dei requisiti
previsti dalla legge medesima;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 luglio 1997, n. 274, recante il
regolamento  di  attuazione degli articoli 1 e 4 della predetta legge
25  gennaio  1994,  n. 82, ed in particolare gli articoli 2 e 3 dello
stesso,  con  cui  si  e'  provveduto  ad individuare i requisiti che
devono   essere   posseduti   dalle  imprese  per  l'esercizio  delle
attivita';
  Visto  il decreto ministeriale 4 ottobre 1999, n. 439, con il quale
sono  state  introdotte  tra  l'altro  alcune  modifiche  al predetto
decreto 7 luglio 1997, n. 274;
  Viste  le disposizioni in merito alla libera prestazione di servizi
di  cui  agli  articoli  59  e  seguenti  del  Trattato CEE (divenuti
articoli  49  e  seguenti  a  norma  dell'art.  12  del  Trattato  di
Amsterdam, ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209), disposizioni
direttamente  applicabili  all'Italia e con riferimento alle quali la
Corte  di  giustizia delle Comunita' europee ha emanato la sentenza 9
marzo  2000,  causa  C-358/98,  per  cui  lo  Stato italiano e' stato
ritenuto  essere  venuto  meno  agli  obblighi imposti dalle predette
norme;
  Visto   l'art.  2197,  terzo  comma,  del  codice  civile  per  cui
l'imprenditore  che  ha all'estero la sede principale dell'impresa e'
tenuto  all'iscrizione  nel  registro delle imprese quando istituisce
nel territorio dello Stato sedi secondarie;
  Considerato che la disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 82
del  1994  va  inserita  nella  piu'  ampia  cornice della disciplina
codicistica  del  registro delle imprese, per cui, come da istruzioni
gia'   impartite  da  questo  Ministero  alle  camere  di  commercio,
industria,  artigianato  ed agricoltura non e' richiesta l'iscrizione
in detto registro se non in presenza sul territorio dello Stato della
sede secondaria o di altre unita' locali di un'impresa estera;
  Considerato   altresi'   necessario  esplicitare  ulteriormente  la
mancanza  di  obbligo  di iscrizione nel registro delle imprese delle
ditte  localizzate  in  Stati  appartenenti  all'Unione  europea, non
aventi  alcuna  sede sul territorio nazionale, che svolgono in Italia
l'attivita' di pulizia di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le imprese che esercitano le attivita' disciplinate dalla legge
25  gennaio  1994,  n.  82, stabilite in uno Stato membro dell'Unione
europea  non  aventi  alcuna  sede  o  unita'  locale  sul territorio
nazionale non sono soggette all'iscrizione prevista dall'art. 1 della
legge medesima.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 luglio 2000
                                                   Il Ministro: Letta