IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentiti le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la deliberazione del consiglio comunale del comune di Ustica (Palermo) in data 10 febbraio 2000, n. 4; Vista la nota della prefettura di Palermo in data 29 febbraio 2000, n. 72302/TC; Vista la nota della Regione siciliana in data 13 marzo 2000, n. 114; Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. Dal 1o agosto 2000 al 31 agosto 2000 e dal 25 settembre 2000 al 10 ottobre 2000 e' vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.