IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  e  alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
dei  lavori  pubblici, sentiti le regioni ed i comuni interessati, la
facolta'  di  vietare  nei  mesi di piu' intenso movimento turistico,
l'afflusso  e  la  circolazione di veicoli appartenenti a persone non
facenti parte della popolazione stabile;
  Vista  la deliberazione del consiglio comunale del comune di Ustica
(Palermo) in data 10 febbraio 2000, n. 4;
  Vista la nota della prefettura di Palermo in data 29 febbraio 2000,
n. 72302/TC;
  Vista  la  nota  della  Regione siciliana in data 13 marzo 2000, n.
114;
  Ritenuto  comunque  urgente ed indilazionabile adottare i richiesti
provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Dal  1o agosto  2000  al  31 agosto 2000 e dal 25 settembre 2000 al
10 ottobre 2000 e' vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli
a  motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune
di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.