IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
  Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente
le  modalita'  e  le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse
del  Paese  di  cui  alla citata legge n. 488/1992, gia' modificato e
integrato  dal  decreto  ministeriale  31 luglio  1997,  n. 319 e, da
ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000,
n. 133;
  Visto,  in particolare, l'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale
n.  527/1995  e successive modifiche e integrazioni, che rimanda a un
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
la   fissazione   dei  termini  di  presentazione  delle  domande  di
agevolazione;
  Vista  la  delibera del C.I.P.E. del 27 aprile 1995, concernente le
direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui
alla   citata   legge  n.  488/1992,  e  le  successive  modifiche  e
integrazioni   introdotte,   da  ultimo,  dal  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato in data 22 luglio
1999, d'intesa con la conferenza Stato-regioni;
  Vista  la  decisione  della  commissione  dell'Unione  europea  del
13 marzo  2000  concernente l'approvazione della Carta italiana degli
aiuti  a  finalita' regionale per il periodo 2000-2006 riguardante le
sole  regioni  ammissibili  alla deroga prevista dall'art. 87.3.a del
trattato   (Basilicata,   Calabria,   Campania,  Puglia.  Sardegna  e
Sicilia);
  Ritenuto  opportuno, al fine di consentire il rapido utilizzo delle
risorse  comunitarie,  procedere  all'apertura  di  un  bando  per il
settore   industria   relativo  alle  regioni  Basilicata,  Calabria,
Campania,  Puglia,  Sardegna  e  Sicilia,  rinviando l'utilizzo delle
risorse    finanziarie   relative   alle   restanti   aree   depresse
all'approvazione  della  richiamata  Carta  degli  aiuti  a finalita'
regionale riguardante le aree medesime;
  Visto  il  decreto ministeriale del 7 giugno 2000 che ha fissato al
30 giugno  2000  il  termine per l'indicazione da parte delle regioni
Basilicata,  Calabria,  Campania,  Puglia,  Sardegna  e Sicilia delle
proposte  relative  al  bando per il settore industria dell'anno 2000
secondo  quanto  previsto dalle citate direttive per la concessione e
l'erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992;
  Vista  la  decisione  della  commissione  dell'Unione  europea  del
12 luglio  2000,  concernente  la  proroga  oltre il 31 dicembre 1999
degli interventi di cui alla legge n. 488/1992;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Con  riferimento  alle  regioni Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia,  Sardegna  e  Sicilia  sono  fissati  dal  24 luglio  2000 al
30 settembre  2000 i termini di presentazione delle domande, riferite
al  settore  "industria",  per  l'accesso alle agevolazioni di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 dicembre  1992,  n.  488. Per settore "industria" si
intendono le attivita' estrattive e manifatturiere, nonche' quelle di
produzione  e  distribuzione  di energia elettrica, di vapore e acqua
calda,  delle  costruzioni  e  di  servizi  reali  di  cui al decreto
ministeriale 8 maggio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112
del 16 maggio 2000.
  2. Lo schema della domanda per la richiesta delle agevolazioni e le
istruzioni  relative  sono individuati con circolare ministeriale che
sara'   resa  disponibile,  oltreche'  mediante  pubblicazione  nella
Gazzetta   Ufficiale,   anche   nel   sito   Internet  del  Ministero
dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  all'indirizzo
www.minindustria.it
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 14 luglio 2000
                                                   Il Ministro: Letta