IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, gia' modificato e integrato dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319 e, da ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, che rimanda a un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la fissazione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione; Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 aprile 1995, concernente le direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992, e le successive modifiche e integrazioni introdotte, da ultimo, dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 luglio 1999, d'intesa con la conferenza Stato-regioni; Vista la decisione della commissione dell'Unione europea del 13 marzo 2000 concernente l'approvazione della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 riguardante le sole regioni ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a del trattato (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia. Sardegna e Sicilia); Ritenuto opportuno, al fine di consentire il rapido utilizzo delle risorse comunitarie, procedere all'apertura di un bando per il settore industria relativo alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, rinviando l'utilizzo delle risorse finanziarie relative alle restanti aree depresse all'approvazione della richiamata Carta degli aiuti a finalita' regionale riguardante le aree medesime; Visto il decreto ministeriale del 7 giugno 2000 che ha fissato al 30 giugno 2000 il termine per l'indicazione da parte delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia delle proposte relative al bando per il settore industria dell'anno 2000 secondo quanto previsto dalle citate direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992; Vista la decisione della commissione dell'Unione europea del 12 luglio 2000, concernente la proroga oltre il 31 dicembre 1999 degli interventi di cui alla legge n. 488/1992; Decreta: Articolo unico 1. Con riferimento alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia sono fissati dal 24 luglio 2000 al 30 settembre 2000 i termini di presentazione delle domande, riferite al settore "industria", per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Per settore "industria" si intendono le attivita' estrattive e manifatturiere, nonche' quelle di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali di cui al decreto ministeriale 8 maggio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2000. 2. Lo schema della domanda per la richiesta delle agevolazioni e le istruzioni relative sono individuati con circolare ministeriale che sara' resa disponibile, oltreche' mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche nel sito Internet del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'indirizzo www.minindustria.it 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 luglio 2000 Il Ministro: Letta