IL MINISTRO DELL'INTERNO
           e per il coordinamento della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visti  i  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11  novembre 1999 e 16 giugno 2000 concernente la dichiarazione dello
stato di emergenza nella citta' di Foggia;
  Vista  l'ordinanza  n.  3017 del 12 novembre 1999, pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  italiana  n.  271  in  data
18 novembre 1999;
  Considerato  che  occorre  procedere alla definizione del complesso
degli  interventi  gia'  avviati  al fine di favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita della popolazione interessata;
  Su  proposta  del direttore dell'agenzia di protezione civile prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  sindaco  del  comune  di Foggia provvede alla ricostruzione
dell'edificio   in   viale  Giotto  n.  120,  e  alla  demolizione  e
ricostruzione dell'edificio di viale Giotto n. 132.
  2.  Il  sindaco  dispone,  altresi', l'effettuazione delle indagini
geognostiche  sui  terreni di fondazione e delle successive attivita'
di  progettazione e ricostruzione dell'edificio sito in viale Giotto,
n.  120,  nonche'  le  attivita' di demolizione e ricostruzione dello
stabile  sito  in  viale  Giotto  n.  132,  nel rispetto degli indici
plano-volumetrici preesistenti,  dei parametri e costi per l'edilizia
residenziale  pubblica,  nonche'  delle norme e disposizioni previste
degli  strumenti  urbanistici  e normative per le costruzioni in zona
sismica vigenti.
  3. Una volta ultimati gli interventi di ricostruzione il sindaco di
Foggia provvede alla consegna degli alloggi agli aventi diritto.
  4.  Al  fine  di  consentire  la  realizzazione degli interventi di
ricostruzione  nella  stessa area di sedime entro un tempo massimo di
diciotto mesi dall'emanazione della presente ordinanza e' autorizzato
l'affidamento   della   progettazione   con   il   ricorso  a  liberi
professionisti  e  la  deroga  alle  seguenti norme, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico:
    regio   decreto   18   novembre   1923,  n.  2440,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;
    regio  decreto  23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 41 e 117;
    decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive
modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;
    legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modifiche ed
integrazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29
e 32;
    decreto  legislativo  12  marzo  1995,  n. 157, come modificato e
integrato  dal  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli
6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 22, 23 e 24;
    decreto  legislativo  20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13,
14, 18 e 19.