Agli  assessorati all'Agricoltura delle
                              regioni e delle province autonome
                              All'Azienda di Stato per gli interventi
                              nel mercato agricolo - A.I.M.A.
                              All'Ente nazionale risi
                              Alla   Confederazione   nazionale   dei
                              coltivatori diretti
                              Alla       Confederazione      generale
                              dell'agricoltura italiana
                              Alla       Confederazione      italiana
                              agricoltori
                              Alla     Confederazione     cooperative
                              italiane
                              Alla Lega nazionale delle cooperative e
                              mutue
                              All'Associazione  generale  cooperative
                              agricole
                              All'Unione     nazionale    cooperative
                              italiane
                              All'Ente nazionale sementi elette
                              All'Istituto    sperimentale   per   la
                              cerealicoltura
                              All'Istituto    sperimentale   per   le
                              colture foraggere
                              All'Unione    nazionale    delle   ACLI
                              consorzio coop. agricole
                              All'Assoseme  -  Associazione  italiana
                              costitutori
                              All'A.I.S.   -   Associazione  italiana
                              sementi
                              All'AS.SE.ME. - Associazione sementieri
                              mediterranei
                              All'Ispettorato   centrale  repressione
                              frodi
                              Alla  rappresentanza italiana presso le
                              Comunita'       europee      Commission
                              europe'enne direction generale VI-E-3
                              Ai  commissari  di  Governo  presso  le
                              regioni
                              Alla    direzione    delle    Politiche
                              comunitarie ed internazionali
1. Norme  generali  per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto
comunitario.
  Nel quadro dell'organizzazione comune del mercato nel settore delle
sementi,  la  CE  ha  emanato  appositi  regolamenti  che prevedono e
disciplinano la concessione di un aiuto alla produzione delle sementi
certificate  di talune specie al fine di garantire un equo reddito ai
moltiplicatori delle sementi medesime.
  Detti regolamenti, stabiliscono che:
    beneficiari    dell'aiuto    sono   gli   imprenditori   agricoli
moltiplicatori di sementi;
    l'aiuto  e'  concesso per le sementi raccolte nell'anno civile in
cui  ha  inizio  la campagna di commercializzazione ed e' riferito ai
quantitativi di sementi ufficialmente controllate e certificate nelle
categorie delle "sementi di base" e "sementi certificate";
    le  sementi  debbono  essere  raccolte nel territorio nazionale a
seguito   di   un  contratto  di  moltiplicazione  stipulato  tra  un
imprenditore   agricolo   moltiplicatore   di  sementi  o  sue  forme
associative  ed  un produttore selezionatore, o un responsabile della
conservazione  in  purezza  di varieta', od, ancora, direttamente, da
produttore  selezionatore  o  dal responsabile della conservazione in
purezza di varieta';
    la   concessione   dell'aiuto   e'  subordinata  alla  preventiva
registrazione   dei   suddetti   contratti   e   denunce  di  diretta
moltiplicazione  (di  cui  al  punto  3.1)  e,  successivamente, alla
presentazione  di  un'apposita domanda di liquidazione dell'aiuto (di
cui al punto 3.2) ed anche al rispetto delle norme stabilite nel reg.
CE n. 1765/92 e dell'art. 2, par. 1, del reg. CE 2780/92.
2. Importo dell'aiuto comunitario.
  Il  Consiglio  dei Ministri della CE, per favorire la produzione di
sementi  certificate  e  incrementarne  la utilizzazione, con Reg. CE
1405/99  del  24 giugno  1999,  ha  fissato  gli  importi  dell'aiuto
concesso   nel   settore   delle   sementi   per   le   campagne   di
commercializzazione   2000/2001  e  2001/2002  (1o luglio-30 giugno),
delle specie di cui all'allegato n. l.
3. Modalita'   da   osservarsi   per   poter  beneficiare  dell'aiuto
comunitario.
  Le  disposizioni  applicative  complementari  a quelle comunitarie,
inerenti  la  concessione  dell'aiuto comunitario in argomento per le
campagne  di  commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002, prevedono la
seguente procedura:
3.1 Registrazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di
diretta moltiplicazione.
  I   contratti   di   moltiplicazione   e   le  denunce  di  diretta
moltiplicazione  previsti  per  le sementi raccolte negli anni 2000 e
2001  devono  essere  inviati  (o  depositati  direttamente), dandone
comunicazione  all'ispettorato  centrale repressione frodi competente
per territorio, a cura dell'impresa sementiera, entro il 10 giugno di
ciascun anno per la preventiva registrazione con lettera d'accompagno
raccomandata  (fara'  fede il timbro postale di partenza) ai seguenti
indirizzi:
    per  le  sementi  di  riso,  all'Ente  nazionale risi (di seguito
denominato ENR), Piazza Pio XI, 1 - 20123 Milano;
    per  tutte  le  altre specie, all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per
gli  interventi  nel mercato agricolo, unita' organizzativa VII - via
Palestro  81  -  00185  Roma,  utilizzando  la  modulistica  messa  a
disposizione gratuitamente dall'A.I.M.A.;
  Detti  contratti, devono essere inviati all'A.I.M.A. o l'E.N.R., in
triplice copia, le due ulteriori copie previste nel modulo A.I.M.A. o
E.N.R. verranno trattenute dagli interessati all'atto della stipula.
  I suddetti contratti e denunce di diretta moltiplicazione, dovranno
essere  redatti  su  appositi moduli stampati e distribuiti dall'Ente
risi  per  le sole sementi di riso e dall'A.I.M.A. per tutte le altre
specie.  I  fax simili dei modelli A.I.M.A. e E.N.R. vengono allegati
alla presente circolare.
  L'A.I.M.A.  e  l'E.N.R.  forniranno il software per la compilazione
dei modelli.
  Le  ditte  sementiere  che  inviano  la  prima volta i contratti di
moltiplicazione  o  la  cui  licenza  ha  subito  variazioni,  devono
allegare una copia autenticata della licenza sementiera rilasciata in
base all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
  L'A.I.M.A. e l'E.N.R. devono:
    verificare,  la  corrispondenza  dei dati riportati nei contratti
e/o  nelle  denunce  di  diretta  moltiplicazione con le disposizioni
applicative della presente circolare.
    registrare  i predetti contratti e trasmettere una copia all'Ente
sementi  elette,  via  F.  Wittgens, 4 - 20123 Milano, restituire una
copia  del  contratto  registrato,  in  firma  originale, all'impresa
moltiplicatrice tramite l'impresa sementiera.
  I   contratti   di   moltiplicazione   e   le  denunce  di  diretta
moltiplicazione,  non  devono  riportare  correzioni  a  penna  o con
bianchetto, se non convalidate secondo forme di legge.
  I  contratti  di  moltiplicazione,  dovranno  contenere le seguenti
precisazioni :
    a)  estremi  della licenza di produzione della impresa sementiera
(rilasciata in base all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096,
dall'organismo competente per territorio);
    b) dati  catastali  completi  indicanti: comune, foglio di mappa,
particella  catastale e subalterno in cui si attua la moltiplicazione
delle  sementi.  Per  ciascuna  particella  deve  essere  indicata la
superficie  catastale  totale  e  quella  effettivamente  investita a
coltura;
    c)  specie,  varieta'  (che  deve risultare iscritta nel Registro
nazionale  delle  specie  agrarie o nel registro comunitario entro il
30 giugno dell'anno del raccolto) e categoria del seme impiegato;
    d)  i contratti di moltiplicazione delle sementi stipulati tra le
ditte   sementiere   e  forme  associative  (cooperative  agricole  e
associazioni  dei  produttori)  devono  essere firmati dal presidente
della  forma  associativa.  Il  presidente della forma associativa e'
obbligato  a  tenere  a  disposizione  gli  elenchi  dei  soci con il
dettaglio delle particelle catastali e i giustificativi dei titoli di
conduzione delle stesse;
  Poiche'   l'aiuto   sara'   erogato   esclusivamente  alle  imprese
moltiplicatrici   o   al   legale   rappresentante   delle  strutture
associative,  queste non possono avvalersi della facolta' di delegare
per la riscossione del medesimo aiuto le imprese selezionatrici.
  La  denuncia  di  diretta  moltiplicazione  puo'  essere presentata
soltanto   dalle   imprese   sementiere   o  dai  responsabili  della
conservazione   in   purezza  delle  varieta',  i  quali  attuino  la
moltiplicazione delle sementi sui propri terreni.
  Tali  denunce devono contenere gli stessi elementi dei contratti di
moltiplicazione.
  La non conformita' dei contratti, delle denunce di moltiplicazione,
alle  disposizioni  applicative  contenute  nella presente circolare,
sara' motivo di non ammissione alla registrazione.
3.2 Presentazione della domanda di liquidazione dell'aiuto.
  L'aiuto  e'  concesso  al moltiplicatore che presentera' l'apposita
domanda  di  liquidazione  redatta  utilizzando  i modelli stampati e
messi  a  disposizione gratuitamente dall' A.I.M.A. e dall'Ente risi,
di cui si allegano fax simili.
  La  domanda  di  liquidazione deve pervenire - a mezzo raccomandata
postale o consegna diretta o per il tramite di terzi - per le sementi
di  riso  all'E.N.R. entro il 20 giugno dell'anno successivo a quello
del  raccolto, ai sensi dell'art. 3-bis, par. 2, del Reg. CEE 1686/72
modificato   dal   Reg.  CE  709/98  e  per  tutte  le  altre  specie
all'A.I.M.A.  entro  il  31 maggio  dell'anno successivo a quello del
raccolto.
  Fatte  salve le cause di forza maggiore di cui all'art. 11 del Reg.
CE  3887/92 della Commissione nonche' quanto indicato nella circolare
21 dicembre 1996 n. D/617, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15,
del  20 gennaio  1997,  se  una  domanda viene ricevuta in ritardo si
procede   ad  una  riduzione  dell'l%  per  ogni  giorno  di  ritardo
dell'importo  dell'aiuto  richiesto  al quale il beneficiario avrebbe
avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.
  Qualora  la  domanda pervenga dopo il 30 giugno di ogni anno per le
sementi  di  riso  o dopo il 10 giugno di ogni anno, per le rimanenti
specie,  la  domanda  e'  irricevibile e non puo' piu' dar luogo alla
concessione di alcun aiuto.
  Alla domanda dovra' essere allegata la seguente documentazione:
    1) visura della Camera di commercio da cui risulti la generalita'
del rappresentante legale, ovvero il certificato di residenza;
    2)  per  l'importo  dell'aiuto  superiore a L. 300 milioni dovra'
essere  presentata la certificazione antimafia rilasciata dalla CCIAA
o  dalla prefettura di competenza ai sensi del decreto del Presidente
della    Repubblica    3 giugno    1998,   n.   252,   e   successive
modificaficazioni.
    3)  la  dichiarazione  rilasciata  dall'ENSE,  in carta semplice,
attestante   l'avvenuto   controllo  in  campo  delle  colture  e  la
certificazione  ufficiale  dei quantitativi di sementi prodotte, deve
contenere  le  seguenti  indicazioni: nominativo e partita IVA, della
ditta    sementiera    contraente,    nome,   cognome   e   indirizzo
dell'agricoltore   moltiplicatore,   numero   di   registrazione  del
contratto  di  moltiplicazione, specie, varieta', categoria, numero e
peso  effettivo  del  lotto  certificato,  numero  delle  confezioni,
nominativo e partita IVA della ditta sementiera selezionatrice che ha
lavorato e confezionato le sementi. Per le sementi raccolte in Italia
ed  inviate  in  natura  in  altro  Paese della Comunita' europea, la
dichiarazione  e'  rilasciata  dopo l'acquisizione della prova che le
sementi medesime sono state ufficialmente certificate.
  Le  suddette  dichiarazioni  saranno  rilasciate  unicamente per le
sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle
denunce  di diretta moltiplicazione preventivamente registrati presso
l'A.I.M.A. o presso l'E.N.R.
  Inoltre  deve essere indicata la superficie verificata ed approvata
a  seguito di sopraluoghi effettuati sui singoli appezzamenti. L'ente
fornira'   all'A.I.M.A.   e   all'E.N.R.   ogni  elemento  utile  per
l'espletamento dei controlli.
    4)  dichiarazione in carta semplice - a norma dell'art. 2-bis del
Reg.  CEE  1686/72  modificato  dal Reg. CE 709/98 - rilasciata dalla
prima  impresa  sementiera a cui il beneficiario ha ceduto la semente
in natura, attestante che le sementi per le quali e' stata presentata
la  domanda  di  aiuto,  sono  state  effettivamente  destinate  alla
cominercializzazione per la semina. Ai sensi dell'art. 1-bis del Reg.
CEE   sopracitato   per  commercializzazione  si  intende  "tenuta  a
disposizione  o  di  scorta, esposizione per la vendita, offerta alla
vendita, vendita e/o consegna ad un'altra persona".
  Qualora  si  constati che la domanda di aiuto presentate riguardano
sementi che non sono state commercializzate per la semina, l'aiuto al
moltiplicatore  per  la  specie  in  oggetto  e' ridotto del 50% se i
quantitativi  che  non sono stati effettivamente commercializzati per
la  semina  sono  superiori  al  2%  e  pari  al  5%  al  massimo dei
quantitativi che sono oggetto della domanda di aiuto.
  Qualora   i   quantitativi   che   non  sono  stati  effettivamente
commercializzati  per  la  semina  dal  beneficiario dell'aiuto siano
superiori  al  5% dei quantitativi che sono oggetto di una domanda di
aiuto,  al  moltiplicatore non viene concesso alcun aiuto legato alla
produzione  di sementi a titolo della campagna di commercializzazione
in oggetto.
  Se   una   domanda   di  aiuto  riguarda  sementi  non  certificate
ufficialmente  oppure sementi non raccolte sul territorio dello Stato
italiano   nell'anno   civile   in  cui  ha  inizio  la  campagna  di
commercializzazione  per  la  quale  e'  stato  fissato  l'aiuto,  al
moltiplicatore  non  viene  concesso  alcun  aiuto per la campagna in
corso ne' per quella successiva.
    5)  per  le  sementi  di  riso  deve essere inoltre allegata alla
documentazione  di  cui  sopra  la  dichiarazione  -  rilasciata  dal
produttore  selezionatore che ha ottenuto la certificazione ufficiale
del  quantitativo  di  semente  di riso, per la quale viene richiesto
l'aiuto   -  che  il  quantitativo  stesso  e'  stato  effettivamente
destinato  alla  semina. La dichiarazione va riferita alla situazione
complessiva  del  produttore selezionatore dichiarante, relativamente
alle  sementi  di riso prodotte e commercializzate nella campagna per
la  quale  viene  erogato  l'aiuto.  L'effettiva  destinazione  delle
sementi   sara'   comprovata   avvalendosi  dei  certificati  per  il
trasferimento del risone, rilasciati dall'E.N.R. ai sensi della legge
21 dicembre 1931, n. 1785, e successive modifiche.
  La   condizione   verra'   considerata  soddisfatta  se  risultera'
documentata  la commercializzazione, come sementi da semina, da parte
di ciascun produttore selezionatore che ha ottenuto la certificazione
delle  sementi  stesse,  di almeno il 95% del quantitativo di sementi
per le quali viene richiesto l'aiuto.
  Ai  sensi dell'art. 3-bis del Reg. CEE 1686/72, modificato dal Reg.
CE  709/98  per le sementi di riso e' fissato un quantitativo massimo
annuo  di 86.624,600 t che potra' beneficiare dell'aiuto nella Unione
europea.
  All'Italia  e'  assegnata  la  quota di 50.242,268 t; tuttavia tale
quota  potra'  essere  adeguata  nei  limiti del quantitativo massimo
fissato  dalla  Comunita'.  L'E.N.R.  entro  il  15 luglio  dell'anno
successivo  a  quello  del  raccolto  comunica  alla Commissione UE i
quantitativi che sono oggetto delle domande di liquidazione.
  Se  la  somma  totale dei quantitativi per i quali viene presentata
una  domanda  di  aiuto  supera il quantitativo massimo fissato nella
Comunita'   l'aiuto   e'   ridotto,   per   ciascuno   Stato  membro,
proporzionalmente  al superamento del quantitativo nazionale fissato.
In  tal  caso  la  Commissione  fissa  le  percentuali  di  riduzione
applicabili per ciascuno Stato produttore.
  L'A.I.M.A.  ai  sensi  dell'art.  3,  par. 2, del Reg. CEE 1686/72,
modificato  dal  Reg. CE 709/98, deve versare l'ammontare dell'aiuto,
per  le  sementi  di  specie  diverse  dal  riso,  entro  i  due mesi
successivi  alla  presentazione  della  domanda  di  liquidazione,  e
comunque non oltre il 31 luglio successivo a quello del raccolto.
  Per  le  sementi  di riso invece, l'E.N.R. deve versare l'ammontare
dell'aiuto al produttore tra il 31 luglio e il 30 settembre dell'anno
successivo a quello del raccolto ai sensi dell'art. 3-bis, par. 4 del
suddetto regolamento CEE.
3.3 Verifiche e controlli.
  L'A.I.M.A. e l'E.N.R., sono tenuti ad effettuare, a norma dell'art.
3-ter  del  Reg.  CEE 1686/72, modificato dal Reg. CE 709/98, tutti i
controlli   intesi   ad   accertare  l'adempimento  delle  condizioni
prescritte   per  la  concessione  dell'aiuto  e  a  comunicare  alla
Commissione  UE  le  misure  che  sono state adottate in esito a tali
controlli, che consistono in:
    a)  controlli  amministrativi  incrociati  per  evitare il doppio
pagamento   dell'aiuto  a  titolo  dello  stesso  anno  civile.  Tali
controlli  si  riferiscono a parcelle che formano oggetto di un esame
ufficiale  e  per  le  quali sia stato constatato l'adempimento delle
condizioni  previste  dall'art. 1, par. 1 primo trattino, del Reg. CE
n. 1674/72;
    b)   controlli   di  documenti  per  accertare  almeno  la  prima
destinazione delle sementi che hanno beneficiato dell'aiuto;
    c)  ogni  ulteriore  misura di controllo giudicata necessaria, in
particolare al fine di evitare che l'aiuto sia erogato per le sementi
non certificate o provenienti da Paesi terzi.
  I  controlli  di  cui  alle precedenti lettere a), b), c) del punto
3.3,  vertono  almeno  su un campione significativo delle domande che
deve  rappresentare  almeno  il  5%  delle  domande di aiuto per ogni
specie.
  Le  domande  che  sono  oggetto di controlli sono determinate dalla
competente  autorita', sulla base di una analisi dei rischi e tenendo
conto  di  un  fattore  di  rappresentativita' delle domande di aiuto
inoltrate.
  L'analisi dei rischi tiene conto:
    dell'importo dell'aiuto;
    dei   quantitativi   delle   sementi  certificate  rispetto  alle
superficie accettate al controllo;
    dell'evoluzione rispetto all'anno precedente;
  Se   del   caso,   devono  essere  effettuati  controlli  presso  i
costitutori   o  gli  stabilimenti  di  sementi  nonche'  presso  gli
utilizzatori finali.
  Inoltre,  in applicazione del Reg. CE 3887/92 della Commissione, si
devono tenere in considerazione i seguenti articoli:
    art.  6,  par. 1, per consentire l'efficace verifica del rispetto
delle condizioni di concessione degli aiuti;
    art.  11, relativo alle sanzioni supplementari previste a livello
nazionale e ai casi di forza maggiore;
    art.  12,  relativo  alla  compilazione  di  un  rapporto dopo il
controllo in loco;
    art. 13, relativo ai controlli in loco;
    art. 14, relativo ai pagamenti indebiti.
  La  non  conformita'  della domanda e della relativa documentazione
alle disposizioni applicative emanate con la presente circolare sara'
motivo di rigetto della domanda medesima.
  L'A.I.M.A.  e  l'E.N.R.  sono tenuti al rispetto delle disposizioni
applicative contenute nella presente circolare.
  Si  pregano  le  associazioni  e gli uffici in indirizzo di dare la
massima  divulgazione  della presente, raccomandando agli interessati
il  rispetto  dei  termini  di  presentazione  dei  contratti e delle
domande  di  liquidazione  dell'aiuto. I servizi competenti di questo
Ministero restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
                                               Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 137