IL DIRETTORE
  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed  in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  lo statuto della Scuola superiore di studi universitari e di
perfezionamento  S.  Anna di Pisa emanato con decreto direttoriale n.
4437  del 2 febbraio 1996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39
del 16 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  delibera  n.  137  del  23 marzo  2000  con  la quale il
Consiglio  direttivo  della  Scuola  ha approvato alcune modifiche da
apportare al testo dello statuto vigente;
  Vista  la nota direttoriale n. 2519 del 12 aprile 2000 con la quale
sono  state  trasmesse  al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  le  proposte  di  modifica approvate dal
consiglio  direttivo  della  Scuola  nella  seduta sopracitata per il
prescritto controllo di legittimita' e di merito;
  Vista  la  nota n. 785 del 15 giugno 2000 con la quale il Ministero
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  ha
comunicato  di  non avere particolari osservazioni da formulare sulle
modifiche proposte dalla scuola;
  Constatato che e' quindi decorso il termine di cui all'art. 6 della
citata legge n. 168/1989;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Modifiche di statuto
  Lo  statuto  della  Scuola  superiore  di  studi  universitari e di
perfezionamento S. Anna, emanato con decreto direttoriale n. 4437 del
2 febbraio 1996, gia' modificato e integrato con decreto direttoriale
n.  5180  del  27 ottobre  1997,  viene  ulteriormente  modificato  e
integrato secondo le seguenti disposizioni:
    nell'art.  22,  al primo comma, lettera m), sostituire la parola:
"rappresentante" con la parola: "dirigente".
    alla  lettera  n)  sostituire  la  parola "rappresentante" con la
parola: "dirigente".
    al terzo comma sostituire le parole "sono nominati dai rispettivi
Ministeri"  con  le parole: "sono scelti dalla Scuola tra i dirigenti
in servizio presso gli stessi Ministeri";
    nell'art.  23,  al secondo comma, dopo le parole "vice direttori"
adde  le  parole:  "ed  i  rappresentanti  degli allievi in consiglio
direttivo";
    nell'art.   45-bis   adde   la   seguente   rubrica:   "Incarichi
dirigenziali";
    adde  il  seguente  nuovo articolo: "La direzione di strutture di
livello  dirigenziale  puo'  essere affidata per una sola unita', con
contratto  di  diritto  privato e a tempo determinato, a personale di
particolare  e  comprovata  qualificazione  professionale,  che abbia
svolto  attivita'  in organismi ed enti pubblici o privati, o aziende
pubbliche   e   private,  con  esperienza  acquisita  per  almeno  un
quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o  che abbia conseguito una
particolare  specializzazione  professionale, culturale e scientifica
desumibile  dalla  formazione  universitaria e post-universitaria, da
pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete  esperienze di lavoro, o
proveniente  da  settori  della ricerca, della docenza universitaria,
delle  magistrature  e  dei  ruoli  delle professioni. Il trattamento
economico  puo'  essere  integrato  da  una indennita' commisurata al
raggiungimento   degli   obiettivi   prefissati   e   alla  specifica
qualificazione  professionale,  tenendo conto della temporaneita' del
rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative alle specifiche
competenze professionali";
    l'art.  48  sostituito  integralmente con il seguente: "La Scuola
istituisce  un "nucleo di valutazione per l'analisi dell'efficienza e
dell'efficacia    delle    proprie   strutture   e   del   rendimento
dell'attivita'  svolta  verificando  con idonee modalita' il corretto
utilizzo  delle  risorse  pubbliche, la produttivita' della ricerca e
della  didattica,  l'imparzialita'  ed  il buon andamento dell'azione
amministrativa.
  Il  nucleo di valutazione e' definito dal direttore della Scuola in
coerenza   con   la   normativa   vigente  ed  e'  nominato  con  suo
provvedimento e dura in carica per il periodo del suo mandato.
  Ai   componenti  del  suddetto  organismo  puo'  essere  attribuita
un'indennita' di carica.
  Il  nucleo opera autonomamente e risponde direttamente al direttore
della Scuola.
  La  Scuola  garantisce  i  mezzi necessari per il funzionamento del
nucleo  nonche'  l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie per
l'espletamento dei propri compiti, con la possibilita' di istituire a
supporto  del  nucleo  stesso  una  unita'  organizzativa  capace  di
migliorare  le  funzioni di programmazione e controllo dell'attivita'
gestionale".
Art. 2.
                  Pubblicita' ed entrata in vigore
  Il  presente  decreto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed
entrera'  in  vigore,  ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 dello
statuto, il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione stessa.
    Pisa, 26 giugno 2000
                                                Il direttore: Varaldo