IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  5 della legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente
l'affidamento  in  concessione  dei  servizi  di  controllo esistenti
nell'ambito  aeroportuale  per  il  cui espletamento non e' richiesto
l'esercizio  di  pubbliche  potesta' o l'impiego di appartenenti alle
forze di polizia;
  Visto  il  decreto  interministeriale  del  29 gennaio 1999, n. 85,
regolamento  recante  norme  d'attuazione  dell'articolo  5, comma 2,
della  citata  legge  n.  217 del 1992, in materia di affidamento dei
servizi di sicurezza negli aeroporti;
  Visto  il  comma 3 del medesimo art. 5 della legge n. 217 del 1992,
nonche'  l'art.  8 del succitato regolamento, che stabiliscono che il
Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione determina con apposito
decreto  gli  importi  dovuti  all'erario dal concessionario e quelli
posti  a  carico  dell'utente  che  effettivamente  ne  usufruisce  a
copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 5 luglio 1999 con il quale e'
stato  fissato,  a titolo di contributo e in via temporanea, un onere
aggiuntivo  di L. 3.500 (1,807 euro) ai diritti d'imbarco passeggeri,
per  la  copertura  dei  costi del servizio di controllo di sicurezza
relativo ai passeggeri ed al solo bagaglio al seguito degli stessi;
  Vista  la  nota dell'Ente nazionale per l'aviazione civile prot. n.
99-3937 del 4 novembre 1999 con cui e' stata formulata la proposta in
ordine  al  contributo aggiuntivo per la copertura dei costi relativi
al  servizio  di  controllo  di  sicurezza dei bagagli da stiva per i
passeggeri in partenza con destinazioni internazionali;
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere  con  urgenza,  al fine di
assicurare  la  funzionalita'  del servizio di controllo di sicurezza
nel  sistema  aeroportuale  di  Roma  Fiumicino e Ciampino durante lo
svolgimento  del  Giubileo 2000, all'adozione di una ulteriore misura
temporanea  di carattere contributivo, a copertura dei costi relativi
al  controllo  di  sicurezza dei bagagli da stiva per i passeggeri in
partenza per voli internazionali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ad  integrazione di quanto disposto con il decreto ministeriale
del 5 luglio 1999, fatta salva la piena attuazione dell'art. 5, comma
3,   della  legge  28 febbraio  1992,  n.  217,  e  dell'art.  8  del
regolamento   d'attuazione   di   cui  al  decreto  interministeriale
29 gennaio  1999,  n. 85, e' fissato un ulteriore onere aggiuntivo di
L.  3.900 (2,01 euro) ai diritti d'imbarco passeggeri di cui all'art.
5  della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, per
la  copertura  dei  costi  del servizio di controllo di sicurezza dei
bagagli   da   stiva   per   i   passeggeri   in  partenza  per  voli
internazionali, negli aeroporti di Roma-Fiumicino e Roma-Ciampino.
  2.  Il  predetto  onere  e'  corrisposto  alla societa' di gestione
aeroportuale,  o  all'impresa  di  sicurezza  che svolge il servizio,
direttamente dal vettore, che si rivale nei confronti del passeggero.
Il medesimo, nonche' il contributo di cui al decreto ministeriale del
5 luglio 1999, sono esposti separatamente nel biglietto.