IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 5 della legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia; Visto il decreto interministeriale del 29 gennaio 1999, n. 85, regolamento recante norme d'attuazione dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 217 del 1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti; Visto il comma 3 del medesimo art. 5 della legge n. 217 del 1992, nonche' l'art. 8 del succitato regolamento, che stabiliscono che il Ministro dei trasporti e della navigazione determina con apposito decreto gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente che effettivamente ne usufruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso; Visto il decreto ministeriale del 5 luglio 1999 con il quale e' stato fissato, a titolo di contributo e in via temporanea, un onere aggiuntivo di L. 3.500 (1,807 euro) ai diritti d'imbarco passeggeri, per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri ed al solo bagaglio al seguito degli stessi; Vista la nota dell'Ente nazionale per l'aviazione civile prot. n. 99-3937 del 4 novembre 1999 con cui e' stata formulata la proposta in ordine al contributo aggiuntivo per la copertura dei costi relativi al servizio di controllo di sicurezza dei bagagli da stiva per i passeggeri in partenza con destinazioni internazionali; Ritenuta la necessita' di provvedere con urgenza, al fine di assicurare la funzionalita' del servizio di controllo di sicurezza nel sistema aeroportuale di Roma Fiumicino e Ciampino durante lo svolgimento del Giubileo 2000, all'adozione di una ulteriore misura temporanea di carattere contributivo, a copertura dei costi relativi al controllo di sicurezza dei bagagli da stiva per i passeggeri in partenza per voli internazionali; Decreta: Art. 1. 1. Ad integrazione di quanto disposto con il decreto ministeriale del 5 luglio 1999, fatta salva la piena attuazione dell'art. 5, comma 3, della legge 28 febbraio 1992, n. 217, e dell'art. 8 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, e' fissato un ulteriore onere aggiuntivo di L. 3.900 (2,01 euro) ai diritti d'imbarco passeggeri di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza dei bagagli da stiva per i passeggeri in partenza per voli internazionali, negli aeroporti di Roma-Fiumicino e Roma-Ciampino. 2. Il predetto onere e' corrisposto alla societa' di gestione aeroportuale, o all'impresa di sicurezza che svolge il servizio, direttamente dal vettore, che si rivale nei confronti del passeggero. Il medesimo, nonche' il contributo di cui al decreto ministeriale del 5 luglio 1999, sono esposti separatamente nel biglietto.