IL DIRETTORE GENERALE
          dello sviluppo produttivo e della competitivita'

  Vista  la  direttiva  n.  95/16/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio   del   29 giugno   1995   per   il  riavvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16  settembre  1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  art.  10,  recante  norme  per  l'attuazione della direttiva n.
95/16/CE  sugli  ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Vista  l'istanza  del  10 febbraio 2000 protocollo n. 757084 con la
quale  l'organismo "AESSE - Ambiente e sicurezza S.r.l.", con sede in
via  Bidente n. 9/A - 48100 Ravenna, in forza dell'art. 9 del decreto
del  Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto
l'autorizzazione   al  rilascio  di  certificazioni  ai  sensi  della
direttiva medesima;
  Considerato  che  la  documentazione prodotta dall'organismo "AESSE
Ambiente   e  sicurezza  S.r.l.",  soddisfa  quanto  richiesto  dalla
direttiva    del    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato  altresi'  che l'organismo AESSE - Ambiente e sicurezza
S.r.l.,  ha  dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di
sicurezza  di  cui  all'art.  9,  comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   L'organismo   "AESSE   -  Ambiente  e  sicurezza  S.r.l.",  e'
autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato
negli  allegati  al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162, di seguito elencati:
    allegato  V:  esame  CE  del  tipo  (modulo B, limitatamente alla
lettera B);
    allegato VI: esame finale;
    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.
  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   -   Direzione   generale   sviluppo  produttivo  e
competitivita' - Ispettorato tecnico.