IL DIRIGENTE GENERALE
                del Dipartimento della programmazione
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  l'art.  20,  della  legge  11 marzo 1988, n. 67 e successive
modificazioni   e  integrazioni  che  autorizza  l'esecuzione  di  un
programma  pluriennale  di  interventi in materia di ristrutturazione
edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico  e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per
anziani  e  soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di
30.000 miliardi di lire;
  Visto  il  decreto-legge  17 maggio  1996,  n.  280 convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   18 luglio   1996,   n.  382  recante
"Disposizioni urgenti nel settore sanitario";
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 che rende disponibile - per
la  realizzazione  degli  interventi  di  edilizia sanitaria ai sensi
dell'art.  20  della  sopracitata legge n. 67/1988 - la somma di lire
2500  miliardi,  di  cui 670 miliardi per l'anno 1998 e 1830 miliardi
per l'anno 1999;
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n.  430,  come  sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n.
144,  che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione
tecnica,   amministrativa   e   finanziaria  attribuite  al  Comitato
interministeriale per la programmazione economica;
  Visto  l'art.  4  lettera b) del regolamento approvato con delibera
C.I.P.E.   n.  141  del  6 agosto  1999,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni
da trasferire al Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento
dei  progetti  in  materia  di  edilizia  sanitaria,  suscettibili di
immediata  realizzazione,  ai sensi del citato art. 20 della legge n.
67 del 1988;
  Vista  la  delibera  C.I.P.E.  n.  53 del 21 marzo 1997, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i
criteri  per  l'avvio  della  seconda fase del programma nazionale di
investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
  Vista  la  delibera  C.I.P.E.  n.  53 del 6 maggio 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 168 del 21 luglio 1998,
di  approvazione  del  quadro specifico per l'utilizzo della somma di
lire  2500  miliardi,  resa  disponibile  dalla  sopracitata legge n.
450/1997,  ed  in  particolare  la  tabella  B)  allegata alla citata
delibera  C.I.P.E., che assegna alla regione Liguria la quota di lire
30.357  milioni,  al  netto  della quota del 5% a carico della stessa
regione,  per la realizzazione di interventi necessari ad adeguare le
strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia
di sicurezza;
  Visto  il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 concernente le
prescrizioni  minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei e mobili;
  Vista  la  lettera  circolare  del  Ministro  della  Sanita'  prot.
100/scps/6.7691  del  18 giugno  1997,  nella quale sono indicati gli
obiettivi  e  le  modalita'  di  avvio  della seconda fase del citato
programma di investimenti;
  Vista  la  legge  30 dicembre  1998,  n.  454  di  approvazione del
bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno finanziario 1999 e
bilancio  pluriennale  per il triennio1999/2001, ed in particolare il
capitolo  8810  dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro,
bilancio e programmazione economica;
  Vista  la  deliberazione della giunta regionale della Liguria n. 65
del  28  ottobre  1997  avente  per  oggetto  "Programma  di edilizia
sanitaria  ex  art.  20 legge n. 67/1988, seconda fase - Richiesta di
acconto  di  L. 205.969.000.000 relativo agli interventi cantierabili
nell'anno   1998.  Quota  95  per  cento  a  carico  C.I.P.E."  e  la
deliberazione  della  giunta  regionale  della  Liguria  n. 49 del 21
dicembre   1998   avente   per   oggetto  "Programma  pluriennale  di
investimenti  in  sanita'  ex art. 20 legge n. 67/1988 - seconda fase
anni 1998-2003";
  Vista  la  certificazione  in materia di sicurezza sottoscritta dal
legale  rappresentante  della  regione Liguria, acquisita con nota n.
95683/2215 del 10 agosto 1998;
  Vista  la  richiesta  di  finanziamento  presentata  dalla  regione
Liguria, con nota prot. n. 25545/582 del 2 marzo 1999, per un importo
totale  di  lire 1.425 milioni, pari 735.951 euro, per "Realizzazione
di  un  sistema  di  controllo  integrato  degli impianti tecnologici
dell'ospedale S. Martino di Genova";
  Visto in particolare l'art. 1, comma 1 della citata legge 17 maggio
1999,  n.  144, che prevede l'istituzione di "nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici";
  Considerato che e' in corso la costituzione di un proprio nucleo da
parte   del   Ministero   della  sanita'  e  che  la  verifica  degli
investimenti  sara'  disciplinata,  d'intesa  con  il  Ministero  del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, nell'ambito
dell'emanando  regolamento inerente agli accordi di programma ex art.
5-bis  del  decreto  legislativo  n. 502 del 1992, come modificato da
ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;
                              Decreta:
  A valere sulle disponibilita' della somma complessiva di lire 2.500
miliardi,   come   indicato  nella  tabella  F  allegata  alla  legge
23 dicembre  1998,  n.  449,  richiamata  in  premessa,  e' ammesso a
finanziamento  l'intervento  per  "Realizzazione  di  un  sistema  di
controllo  integrato  degli  impianti  tecnologici  dell'ospedale  S.
Martino  di Genova" per un importo totale di lire 1.425 milioni, pari
a  735.951  euro  (al netto della quota del 5% a carico della regione
Liguria).
  Restano  a  carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti
dalle modifiche delle aliquote IVA.
  Nelle  more  della  definizione del regolamento citato in premessa,
nell'ambito   del   quale   sara'   anche  disciplinata  la  verifica
dell'investimento, la regione Liguria assicura che l'aggiudicazione e
la  consegna  dei lavori inerenti il sopraindicato progetto avvengano
entro  i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e
della  programmazione  economica  e  del  Ministro  della sanita' del
10 febbraio  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie
generale - n. 52 del 4 marzo 1994.
    Roma, 30 dicembre 1999
                                      Il dirigente generale: Dirindin