IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  14 gennaio  1994,  n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153;
  Visto  il  decreto-legge  29 marzo  1995,  n.  97,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile
1998, n. 163;
  Visto, in particolare, l'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n.
1213,   come  modificato  dall'articolo  4  del  decreto  legislativo
21 dicembre 1998, n. 492;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  definizione  della misura del
contributo  in favore dei produttori dei film di cui agli articoli 4,
commi  quarto, quinto, sesto - con esclusione dei cortometraggi - e 8
della  legge  4 novembre  1965,  n.  1213,  calcolato  in percentuale
sull'introito  lordo  degli  spettacoli  nei  quali il film sia stato
proiettato,  per  la  durata  massima  di  due  anni  dalla sua prima
proiezione  in  pubblico, delle modalita' di erogazione del medesimo,
delle  finalita'  alle quali lo stesso deve essere destinato, nonche'
alla definizione della misura di un ulteriore contributo da concedere
in   favore   del  regista  e  degli  autori  del  soggetto  e  della
sceneggiatura cittadini italiani;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 1999;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400, prot. n. 20158 del 21 ottobre 1999;
                             A d o t t a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Oggetto e finalita' dei contributi
  1.  I contributi di cui all'articolo 7 della legge 4 novembre 1965,
n.    1213,   sono   finalizzati   al   sostegno   della   produzione
cinematografica   nazionale,   e  destinati  alle  imprese  nazionali
produttrici di film. Essi, in particolare, sono concessi:
    a) in   favore   dei  produttori  di  opere  cinematografiche  di
lungometraggio   di   produzione   nazionale,  di  lungometraggio  di
interesse culturale nazionale, di lungometraggio di animazione, anche
se  realizzate  in  coproduzione  o  compartecipazione  tra  soggetti
italiani, e sono destinati al patrimonio dell'impresa produttrice del
film;
    b) in  favore  del  regista  e  degli autori del soggetto e della
sceneggiatura delle opere di cui alla lettera a), che siano cittadini
italiani,   indicati   come   tali   nel  pubblico  registro  per  la
cinematografia.
  2.  I  contributi di cui alle lettere a) e b), sono calcolati sulla
misura  degli  incassi,  al  lordo delle imposte, realizzati dal film
nelle  sale cinematografiche nel termine di due anni decorrente dalla
sua  prima  proiezione  in  pubblico,  con  esclusione  di ogni altro
provento in qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera.
  3.  Non  sono concessi contributi per opere che abbiano realizzato,
nel  termine  di cui al comma 2, incassi inferiori a cento milioni di
lire.
 
Avvertenza:
    Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'  stato  redatto
dall'amministrazione  competente  per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana, approvato
con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura  delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota al titolo:
    - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n.
1213   (Nuovo   ordinamento   dei   provvedimenti   a   favore  della
cinematografia):
    "Art.  7  (Incentivi  alla produzione). - A favore dei produttori
dei  film  di cui agli articoli 4, commi 4, 5, 6 - con esclusione dei
cortometraggi  -  e  8,  e'  concesso  dal  Ministro  per i beni e le
attivita'  culturali,  sentito  il  parere  della  commissione di cui
all'art.  48,  un  contributo  calcolato in percentuale sull'introito
lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, per la
durata  massima  di  due anni dalla sua prima proiezione in pubblico.
Con  regolamento  adottato  dal  Ministro  per  i beni e le attivita'
culturali,  sono  definiti  la misura del contributo, le modalita' di
erogazione  del  medesimo,  le  finalita'  alle  quali lo stesso deve
essere  destinato,  nonche'  la  misura di un ulteriore contributo da
concedere  in favore del regista e degli autori del sogge'tto e della
sceneggiatura cittadini italiani".
Note alle premesse:
    - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
23 agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
    "3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle  materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate
al  Ministro,  quando  la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere  adottati  con  decreti  interministeriali,  ferma restando la
necessita'  di  apposita  autorizzazione  da  parte  della  legge.  I
regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali  non possono dettare
norme  contrarie  a  quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono  essere  comunicati  al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione".
    - Per  il  titolo della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, si
veda in nota al titolo.
    - Il  decreto-legge  14 gennaio  1994,  n.  26,  convertito,  con
modificazioni,  dall'art.  1 della legge 1o marzo 1994, n. 153, reca:
"Interventi urgenti in favore del cinema".
    - Il   decreto-legge   29 marzo  1995,  n.  97,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30 maggio 1995, n. 203, reca: "Riordino
delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport".
    - 11  decreto  legislativo  8 gennaio 1998, n. 3, reca: "Riordino
degli  organi  collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11,
comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
    - Il   decreto   legislativo   20 ottobre  1998,  n.  368,  reca:
"Istituzione  del  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'art. 11 della legge 5 marzo 1997, n. 59".
    - Il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile
1998,  n. 163, reca: "Regolamento recante norme sul pubblico registro
per   la   cinematografia,  ai  sensi  dell'art.  22,  comma  4,  del
decreto-legge  14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1o marzo 1994, n. 153".
    - Si  riporta il testo degli articoli 4, commi 4, 5, 5, e 8 della
citata legge 4 novembre 1965, n. 1213:
    4.  Per film lungometraggio di produzione nazionale si intende il
film  di  durata  superiore  a  75 minuti postsincronizzato in lingua
italiana,  realizzato  da  imprese  produttrici  nazionali con troupe
italiana,  che  presenti complessivamente almeno due delle componenti
di  cui  al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui
alle  lettere  d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere
g),  h),  i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o),
p) e q), del medesimo comma.
    5.  Per  film  lungometraggio di interesse culturale nazionale si
intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in
lingua  italiana,  realizzato  da  imprese produttrici nazionali, che
abbia  il  regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto
italiano  o  in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti
principali,  i  tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino
la  lingua  italiana  sia  per  la  ripresa  sonora  diretta  sia per
l'eventuale  postsincronizzazione,  la  troupe italiana, che presenti
quattro  delle  componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e
le  tre  componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2 e che
corrisponda  ad  un  interesse culturale nazionale in quanto oltre ad
adeguati  requisiti  di  idoneita'  tecnica,  presenti  significative
qualita'  artistiche  e  culturali  o  spettacolari senza pregiudizio
della liberta' di espressione.
    6.  Per  film di animazione si intende l'opera filmica di lungo e
cortometraggio,  realizzata  da  imprese  produttrici  nazionali  con
immagini  animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai
film  di  animazione si applicano, qualora siano presenti le relative
componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5".
    "Art.  8.  - Il  Ministro  per  il  turismo  e  lo spettacolo, su
conforme parere della commissione prevista dall'art. 48, rilascia con
proprio  decreto un attestato di qualita' ai lungometraggi ammessi ai
benefici  della  presente  legge  che  abbiano  particolari  qualita'
artistiche e culturali.
    L'attestato  di  qualita' e' rilasciato, per ogni semestre, ad un
numero di lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge, ivi
compresi quelli di cui all'art. 18, annualmente stabilito con decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali.
    La  domanda per il rilascio dell'attestato di qualita', corredata
dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di
L. 150.000 al competente ufficio del registro, deve essere presentata
al  Ministero  del  turismo  e  dello  spettacolo  entro  il  termine
perentorio di quindici giorni dalla data di presentazione della copia
campione.
    La  commissione  prevista  dall'art. 48 esprime il proprio parere
previo  esame  di  tutti  i  film  per i quali e' stata presentata la
domanda  di  cui  al  comma precedente. Il rilascio dell'attestato di
qualita'  ai film prescelti e' subordinato all'ammissione ai benefici
della presente legge.
    Qualora  uno o piu' film indicati dalla commissione non ottengano
l'ammissione   ai   benefici  della  presente  legge,  ad  essi  sono
sostituiti  altri  film  in  concorso  che la commissione riterra' in
possesso dei requisiti di cui al primo comma.
    Gli  attestati non rilasciati in ciascun semestre si aggiungono a
quelli  da  rilasciare nel semestre successivo dello stesso esercizio
finanziario".
Nota all'art. 1:
    - Per il testo dell'art. 7 della citata legge 4 novembre 1965, n.
1213, si veda in nota al titolo.