IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visti  i  decreti  legislativi  4  giugno 1997, n. 143, e 30 luglio
1999, n. 300;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di disciplinare
l'attuazione  nazionale del regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio
del   17   maggio   1999   e   la   regionalizzazione   del   settore
lattiero-caseario   ai   fini  dell'avvio  del  prossimo  periodo  di
produzione   lattiera,   nonche'   di  prorogare  i  termini  per  la
compensazione nazionale dei periodi pregressi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, di concerto con i
Ministri  per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  quantitativo  di  latte  attribuito dall'Unione europea con
regolamento  (CE)  n.  1256/99  del Consiglio del 17 maggio 1999, con
decorrenza  1o  aprile  2000,  affluisce alla riserva nazionale ed e'
ripartito  tra  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di
Bolzano  in  base  alla  tabella  allegata.  Le regioni e le province
autonome   provvedono   ad   assegnare  ai  produttori  operanti  nel
rispettivo  territorio il quantitativo ripartito entro tre mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto,   secondo   criteri   oggettivi  di  priorita'  e  modalita'
preventivamente   determinati.  Tali  criteri  devono  prevedere  una
riserva pari almeno al 20 per cento in favore dei giovani agricoltori
richiedenti,  salvo  il caso di mancanza di sufficienti richieste. In
nessun   caso  possono  beneficiare  delle  suddette  assegnazioni  i
produttori  che  nel  corso  degli  ultimi tre periodi hanno venduto,
affittato  o  comunque  ceduto,  in tutto o in parte, le quote di cui
erano titolari.
  2. Le regioni e le province autonome possono stabilire che le quote
di coloro che hanno beneficiato delle assegnazioni di cui al presente
articolo   e   di  quelle  di  cui  all'articolo  1,  comma  21,  del
decreto-legge  1o  marzo  1999, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 27 aprile 1999, n. 118, non possano essere in tutto o in
parte  vendute, affittate, comodate o costituire oggetto di contratti
di  soccida,  per uno o piu' periodi, salvo documentati casi di forza
maggiore.  Le  quote  non  assegnate  dalle  regioni e dalle province
autonome  nel  termine  di  cui al comma 1 riaffluiscono alla riserva
nazionale  per  essere  ripartite  tra  le  altre  regioni  in misura
proporzionale ai quantitativi fissati dalla tabella allegata.
  3.  Entro  il  15  marzo 2000, in applicazione dell'articolo 01 del
decreto-legge  31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28 marzo 1997, n. 81, le regioni e le province autonome
provvedono   all'aggiornamento,   per   il   periodo  2000-2001,  dei
quantitativi  individuali  di  riferimento dei produttori titolari di
quota, la cui azienda sia ubicata nel proprio territorio, avvalendosi
dei  dati  risultanti  dal  sistema  informativo  di  supporto di cui
all'articolo  5 del decreto del Ministro per le politiche agricole 21
maggio  1999,  n.  159,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica   italiana   n.   131  del  7  giugno  1999.  La  relativa
comunicazione  ai  produttori interessati, da effettuarsi entro il 31
marzo  2000,  e'  curata  dall'organismo  nazionale di intervento nel
mercato  agricolo. Le regioni e le province autonome provvedono entro
il   30   giugno   2000   all'eventuale  aggiornamento  dei  suddetti
quantitativi  individuali e alla relativa comunicazione ai produttori
interessati   e,   tramite   il  sistema  informativo,  all'organismo
nazionale  di  intervento  nel  mercato  agricolo. Tali comunicazioni
costituiscono   il   titolo   da   consegnare,   in  copia  conforme,
all'acquirente  per  l'applicazione  delle  disposizioni sul prelievo
supplementare.  Per  i  periodi  successivi  le  comunicazioni devono
avvenire, a cura delle regioni e delle province autonome, entro il 28
febbraio di ogni anno.
  4.  Alle  dichiarazioni  di consegna degli acquirenti e ai relativi
modelli   L1   continuano   ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  4,  commi 2 e 3, del decreto-legge 1o dicembre 1997, n.
411,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n.
5,  e  successive  modificazioni.  In  presenza delle anomalie di cui
all'articolo  1,  comma  4, del decreto del Ministro per le politiche
agricole  21  maggio  1999, n. 159, le regioni e le province autonome
provvedono  agli  occorrenti  accertamenti  con le modalita' previste
dall'articolo 3, commi 2 e 3, del suddetto decreto, ovvero con quelle
dalle medesime stabilite.
  5.  Alle  operazioni  di  compensazione  nazionale  si  applicano i
criteri  di  cui  all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1o marzo
1999,  n.  43,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1999, n. 118, nonche' le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 del
medesimo  articolo  1,  in  quanto  compatibili.  In  caso di mancato
pagamento  del  prelievo  supplementare  da parte dell'acquirente, le
regioni  e  le  province  autonome effettuano la riscossione coattiva
mediante  ruolo  anche nei confronti del produttore, salvo diritto di
rivalsa   di   questi  nei  confronti  dell'acquirente  insolvente  o
inadempiente.
  6. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, in deroga
a  quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge
26  novembre 1992, n. 468, trasferimenti di quota tra aziende ubicate
in  regioni  e  province  autonome  diverse,  prevedendo  le relative
modalita' di controllo. E' consentita la stipulazione di contratti di
affitto   della   parte   di   quota  non  utilizzata,  separatamente
dall'azienda,  con  efficacia  limitata  al periodo in corso, dandone
comunicazione  alle  regioni e alle province autonome per le relative
verifiche,  purche'  concorrano  almeno le seguenti condizioni: a) il
contratto intervenga tra produttori in attivita' che hanno prodotto e
commercializzato  nel  corso del periodo almeno il 50 per cento della
loro quota; b) le aziende agricole dei contraenti siano ubicate nella
medesima  zona omogenea (di montagna, svantaggiata, di pianura). Sono
in  ogni caso esclusi i contratti di soccida e di comodato di stalla,
che non possono avere una durata inferiore ad un intero periodo.
  7.  I termini per le compensazioni nazionali relative ai periodi di
produzione lattiera 1997-98 e 1998-99, di cui all'articolo 1, commi 7
e  10,  del  decreto-legge  1o  marzo  1999,  n.  43, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27  aprile  1999, n. 118, sono entrambi
differiti al 30 aprile 2000.
  8.  Per quanto non modificato dal presente decreto, si applicano le
disposizioni  della  legge  26  novembre  1992,  n. 468, e successive
modificazioni  e  integrazioni  e  le  altre  disposizioni vigenti in
materia.  In  caso  di  inadempimento ai compiti e obblighi spettanti
alle  regioni  e alle province autonome in materia di quote latte, si
applicano  le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 31
marzo  1998, n. 112, e successive modificazioni. Le regioni a statuto
speciale  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano provvedono
agli  adempimenti  loro  attribuiti dal presente decreto nel rispetto
degli statuti e delle norme di attuazione.