IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
            IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  261,  e,  in  particolare,
l'articolo 5, il quale prevede:
    al  comma 1, come novellato dall'articolo 1, comma 2, della legge
30 novembre  1998,  n.  413,  l'istituzione  di  un Fondo centrale di
garanzia  per  il  credito  navale  (di  seguito denominato "Fondo"),
destinato   alla   copertura   dei  rischi  derivanti  dalla  mancata
restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi
interessi  ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti
finalizzati  alla  costruzione e trasformazione di unita' navali e la
cui gestione finanziaria, amministrativa e tecnica e' affidata ad una
banca  prescelta  dal  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione  economica  mediante procedura di evidenza pubblica ai
sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
    al  comma  2,  come  novellato  dall'articolo  1,  comma 3, della
predetta  legge  n.  413  del  1998,  che possono essere ammessi alla
garanzia  del  Fondo  i  finanziamenti  garantiti da ipoteca di primo
grado  sulla  nave  che ne e' oggetto, concessi da banche ad armatori
italiani  ed  esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali,
di  costruzione  e  trasformazione  di  unita'  navali  di durata non
superiore  a  dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non
superiore  all'80  per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di
interesse  non  inferiore  a  quello  fissato dal consiglio dell'OCSE
ovvero  a  tasso  di  mercato  nei  casi  in  cui  il credito non sia
assistito  da  agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre gli oneri
degli interessi;
    al  comma 3, che la garanzia del Fondo puo' essere accordata alla
banca  finanziatrice  fino  ad  un  massimale  del  40  per cento del
finanziamento  e che nei limiti del massimale la garanzia puo' essere
attivata  in  misura  non  superiore  al  90  per cento della perdita
definitiva;
    al  comma  4,  che  le  modalita' e le condizioni dell'intervento
della  garanzia del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro,   di   concerto   con  il  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva  per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 1999
(parere n. 210/99);
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988
(nota n. 38084 dell'8 novembre 1999);
A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente regolamento l'espressione:
    a) "Fondo"  indica  il  Fondo centrale di garanzia per il credito
navale istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997,
n. 261;
    b) "gestore"  indica  la  banca  cui  e' affidata la gestione del
Fondo;
    c) "banca" indica la banca, iscritta all'albo di cui all'articolo
13  del  decreto  legislativo  lo settembre 1993, n. 385, avente sede
legale in uno dei Paesi membri dell'Unione europea;
    d) "armatore" indica l'impresa italiana od estera committente dei
lavori,   effettuati   nei   cantieri  nazionali,  di  costruzione  e
trasformazione  delle  unita'  navali  previste  dall'articolo  2 del
decreto-legge  24 dicembre  1993,  n.  564, convertito dalla legge 22
febbraio 1994, n. 132;
    e) "finanziamenti"  indica i finanziamenti - garantiti da ipoteca
di  primo  grado  sulla nave che ne e' oggetto, concessi da banche ad
armatori  italiani  ed  esteri  per i lavori, effettuati nei cantieri
nazionali,  di  costruzione  e  trasformazione  delle  unita'  navali
previste  dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564,
convertito   dalla  legge  22 febbraio  1994,  n.  132  -  di  durata
complessiva  non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave,
di  importo  non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e
ad  un  tasso  di  interesse  non  inferiore  a  quello  di  cui alla
risoluzione  del  consiglio  dell'OCSE del 3 agosto 1981 e successive
modificazioni  od  a tasso di mercato, nei casi in cui il credito non
sia  assistito  da altre agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre
l'onere degli interessi;
    f) "tasso  di  riferimento"  indica  i1  tasso di riferimento del
credito  navale  di  cui agli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro
del tesoro del 21 dicembre 1994.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo dell'art. 5 della legge 31 luglio 1997, n.
          261  (Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria
          cantieristica    ed   armatoriale   ed   attuazione   delle
          disposizioni comunitarie di settore), e' il seguente:
              "Art.  5.  -  1.  E'  istituito  il  Fondo  centrale di
          garanzia  per  il  credito  navale,  di  seguito denominato
          "Fondo  ,  destinato  alla  copertura  dei rischi derivanti
          dalla  mancata  restituzione  del  capitale e dalla mancata
          corresponsione  dei  relativi  interessi ed altri accessori
          connessi  o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente
          articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica
          del  Fondo e' affidata all'Istituto centrale per il credito
          a  medio termine (Mediocredito centrale) o a una societa' a
          prevalente  partecipazione bancaria individuata con decreto
          del Ministro del tesoro.
              2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia
          del  Fondo  i  finanziamenti  garantiti da ipoteca di primo
          grado  sulla  nave che ne e' oggetto, concessi da banche ad
          armatori  italiani  ed  esteri per i lavori, effettuati nei
          cantieri  nazionali,  di costruzione e trasformazione delle
          unita'   navali  previste  dall'art.  2  del  decreto-legge
          24 dicembre   1993,   n.   564,   convertito   dalla  legge
          22 febbraio  1994, n. 132, di durate non superiore a dodici
          anni  dall'ultimazione della nave, di importo non superiore
          all'80  per  cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di
          interesse  non  inferiore  a quello di cui alla risoluzione
          del  consiglio  dell'OCSE  del  3 agosto 1981, e successive
          modificazioni.
              3.  La  garanzia  del  Fondo puo' essere accordata alla
          banca  concedente il finanziamento fino ad un massimale del
          40  per  cento del finanziamento stesso, su richiesta della
          banca concedente e dell'armatore interessato. Nei limiti di
          detto massimale, la garanzia puo' essere attivata in misura
          non  superiore al 90 per cento della perdita che, di intesa
          con  il soggetto gestore del Fondo, risulti definitivamente
          accertata.
              4.  Le  condizioni e le modalita' dell'intervento della
          garanzia  del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro
          del  tesoro,  di  concerto  con il Ministro dei trasporti e
          della navigazione.
              5-6. (omissis).".
              -  Il  testo  dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          come   modificato  dall'art.  74  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere aottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          le  materie  di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi  devono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione  di  "regolamento sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          regitrazione  della  Corte  dei  conti  e  pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Note all'art. 1:
              -  Per  l'art.  5 della citata legge 31 luglio 1997, n.
          261, si veda in note alle premesse.
              -  Il  testo  dell'art.  13  del decreto legislativo 1o
          settembre  1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia), e' il seguente:
              "Art.  13  (Albo). - 1. La Banca d'Italia iscrive in un
          apposito   albo  le  banche  autorizzate  in  Italia  e  le
          succursali   delle   banche   comunitarie   stabilite   nel
          territorio della Repubblica.
              2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza
          l'iscrizione nell'albo".
                - Il  testo dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
          1993,  n.  564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n.
          132 (Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e
          della ricerca nel settore navale), e' il seguente:
              "Art.  2.  - 1. Gli aiuti previsti nel presente decreto
          si  riferiscono  a  lavori di costruzione di unita' a scafo
          metallico  o realizzate con materiali a tecnologia avanzata
          di seguito indicate:
                a) navi mercantili di stazza lorda internazionale non
          inferiore  alle  400  tonnellate  o  alle 150 tonnellate se
          trattasi  di  navi passeggeri aventi a pieno carico ed alla
          massima potenza continuativa una velocita' non inferiore ai
          30 nodi;
                b) rimorchiatori  e  spintori  con apparato motore di
          potenza non inferiore a 365 kW (500 cavalli vapore);
                c)  draghe semoventi ed altre navi per lavori in mare
          di   stazza  lorda  non  inferiore  a  400  tonnellate,  ad
          esclusione delle piattaforme di trivellazione.
              2.  Sono  escluse dal campo d'applicazione del presente
          decreto  le  navi  militari,  le unita' da diporto e quelle
          abilitate  esclusivamente al servizio marittimo dei porti e
          delle rade, nonche' le unita' da pesca commesse da armatori
          nazionali  che  non rientrino nei programmi di cui ai piani
          nazionali  della  pesca marittima e dell'acquacoltura nelle
          acque  marine  e  salmastre  e  nei programmi comunitari di
          orientamento della flotta peschereccia.
              3.  Sono  altresi'  esclusi  i  lavori di costruzione e
          trasformazione navale effettuati per conto dello Stato".
              -  Il  testo  degli  articoli  1  e  4  del decreto del
          Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994 (Nuovi criteri per
          la  determinazione  dei  tassi  di riferimento da applicare
          alle  operazioni  di  credito  agevolato  ai sensi di varie
          disposizioni legislative), e' il seguente:
              "Art.  1.  -  Il  tasso  di  riferimento  che le banche
          praticano, ai sensi delle leggi esistenti, sulle operazioni
          di  credito agevolato e' determinato, per quanto attiene al
          costo  di  provvista,  in  relazione  alla  variazione  dei
          seguenti parametri, arrotondati ai 5 centesimi superiori:
                a)  media dei rendimenti lordi in emissione dei BOT a
          sei mesi e a un anno e del Ribor a uno e a tre mesi, per le
          operazioni con durata fino a 18 mesi;
                b)  media  mensile  dei  rendimenti  lordi  di titoli
          pubblici   soggetti  a  tassazione  ("campione  dei  titoli
          pubblici  soggetti  a  tassazione  o  Rendistato  ), per le
          operazioni oltre i 18 mesi.
              2. Il parametro indicato al punto a) e' pari alla media
          aritmetica semplice tra:
                il   rendimento  composto  medio  ponderato  riferito
          all'anno  commerciale  dei  BOT a sei mesi e a dodici mesi,
          collocati  presso  gli  operatori,  rilevato in sede d'asta
          nelle  due  emissioni del mese precedente quello di stipula
          dell'operazione e' reso noto dalla Banca d'Italia;
                la   media   aritmetica   semplice  del  Ribor  (Rome
          Interbank  Offered  Rate)  a uno e a tre mesi, rilevati dal
          comitato  di  gestione  del  MID  e  dall'ATIC, riferita al
          quinto  giorno  lavorativo  precedente  quello  di  stipula
          dell'operazione.
              3.  Il  parametro indicato al punto b), reso noto dalla
          Banca  d'Italia,  e'  riferito  al  secondo mese precedente
          quello  di  stipula  del  contratto  e,  relativamente alle
          operazioni  di  credito  agrario e di credito fondiario, al
          secondo  mese  precedente  quello  di stipula del contratto
          definitivo".
              "Art.  4.  -  Ai  valori  calcolati  con  le  modalita'
          indicate nei precedenti articoli va aggiunta la commissione
          per oneri di intermediazione che rappresenta altro elemento
          del tasso di riferimento".