IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, che conferisce al Governo la delega ad emanare uno o piu' decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, secondo il principio delle pari opportunita' tra uomo e donna; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Sentita la commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 10 dicembre 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge 20 ottobre 1999, n. 380; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Principi generali 1. Le Forze armate ed il Corpo della guardia di finanza si avvalgono, per l'espletamento dei propri compiti, di personale maschile e femminile, ai sensi della legge 20 ottobre 1999, n. 380. Il presente decreto legislativo disciplina il reclutamento su base volontaria, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
Nota all'art. 1: - Per la legge 20 ottobre 1999, n. 380, si veda nelle note alle premesse.