IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 20 ottobre 1999, n. 380, che conferisce al Governo
la  delega ad emanare uno o piu' decreti legislativi per disciplinare
il  reclutamento,  lo  stato  giuridico e l'avanzamento del personale
militare  femminile, secondo il principio delle pari opportunita' tra
uomo e donna;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Sentita   la  commissione  nazionale  per  la  parita'  e  le  pari
opportunita'  tra  uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n.
164;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione 10 dicembre 1999;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni parlamentari, ai
sensi  dell'articolo  1, comma 4, della citata legge 20 ottobre 1999,
n. 380;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri  per  le pari opportunita', del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  delle  finanze,  dei  trasporti  e  della
navigazione e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                          Principi generali

  1.  Le  Forze  armate  ed  il  Corpo  della  guardia  di finanza si
avvalgono,  per  l'espletamento  dei  propri  compiti,  di  personale
maschile  e  femminile, ai sensi della legge 20 ottobre 1999, n. 380.
Il  presente  decreto  legislativo disciplina il reclutamento su base
volontaria, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare
femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
 
          Nota all'art. 1:
              -  Per  la legge 20 ottobre 1999, n. 380, si veda nelle
          note alle premesse.